Tribunale di Treviso: se la prova non è pattuita, il licenziamento non è valido

Con la sentenza n. 333/2025 il Tribunale di Treviso ha ritenuto illegittimo, perché ingiustificato, il licenziamento irrogato a un dipendente che aveva quale unica motivazione il mancato superamento della prova, giudicando insussistente e, comunque invalido, l’invocato patto di prova e, in conseguenza di ciò, ha ritenuto applicabile la sola tutela indennitaria.

Il caso in esame si basa sul ricorso presentato da un lavoratore che ha impugnato il licenziamento intimatogli per mancato superamento del periodo di prova, chiedendo la reintegrazione nel posto di lavoro. Nello specifico, il ricorrente sosteneva che nel contratto di assunzione a tempo indeterminato che aveva sottoscritto non era contenuto alcun patto di prova e che, in ogni caso, la clausola contenente il patto di prova, riportata nella precedente lettera di impegno all’assunzione, non era valida. Per contro, la società resistente sosteneva che non fosse valida ed efficace la clausola contenuta nel contratto di assunzione che escludeva il patto di prova e che, invece, doveva essere ritenuta perfettamente valida ed efficace quella contenuta nell’impegno all’assunzione che lo prevedeva.

Il Tribunale ha ritenuto invalido il recesso poiché nel contratto di lavoro non era presente alcuna pattuizione che manifestasse la volontà delle parti di prevedere un periodo di prova ma, al contrario, era presente una manifestazione di volontà di voler derogare al contenuto dell’articolo 51 del Ccnl Commercio applicabile, che ne prevede la possibilità. In conseguenza di ciò, si deduce che il patto di prova non è un elemento necessario del contratto ma, piuttosto, ne rappresenta un elemento accessorio cui le parti possono liberamente rinunciare, anche solo non facendone menzione.

In aggiunta, i Giudici affermano che non poteva attribuirsi alcuna validità ed efficacia al patto contenuto nella lettera di impegno all’assunzione, perché nello stesso non erano minimamente specificate le mansioni che il dipendente avrebbe dovuto svolgere durante la prova, mentre nel patto di prova devono essere indicate con precisione le mansioni affidate al lavoratore, il ruolo che questi andrà a ricoprire, nonché la durata del periodo di prova stesso e, ovviamente, perché sia valido, è necessaria la sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti coinvolti.

Accertata dunque l’insussistenza e, comunque l’invalidità, dell’invocato patto di prova, il conseguente recesso, basato esclusivamente sul mancato superamento della prova, è stato giudicato illegittimo perché ingiustificato. Sulla base del contenuto di precedenti sentenze di Cassazione, la tutela spettante nell’ipotesi di licenziamento ingiustificato, poiché comminato in assenza di un valido patto di prova, è un’indennità risarcitoria in favore del lavoratore.