Tribunale di Napoli: anche WhatsApp può essere un mezzo idoneo ad integrare la forma scritta del licenziamento

Una comunicazione di licenziamento effettuata tramite messaggistica telefonica è potenzialmente idonea ad integrare la forma scritta ad substantiam prevista dalla normativa. E’ il contenuto della sentenza n. 4481 del 14 novembre 2025 del Tribunale di Napoli.

Secondo il parere del Giudice, il licenziamento deve essere intimato per iscritto senza essere necessarie delle forme sacramentali affinché tale requisito possa considerarsi assolto. Ne consegue che la richiesta forma scritta ad substantiam del licenziamento deve intendersi soddisfatta “in assenza della previsione di modalità specifiche, con qualunque modalità che comporti la trasmissione al destinatario del documento scritto nella sua materialità” (cfr. Cass. n. 29753/17).

Nello specifico, il licenziamento era intervenuto tramite l’applicazione WhatsApp; il Giudice evidenzia come tale sembri assolvere all’onere della forma scritta richiesta dalla legge, trattandosi di un documento informatico che la stessa parte ricorrente dichiara di aver ricevuto.

Del medesimo avviso il Tribunale di Catania (Sez. Lavoro),  che già con sentenza del 27/06/2017 affermava che “il recesso intimato a mezzo «WhatsApp» appare assolvere l’onere della forma scritta, allorché parte ricorrente abbia con certezza imputato al datore di lavoro il documento informatico, tanto da provvedere a formulare tempestiva impugnazione stragiudiziale”.

La motivazione della sentenza, citando la Suprema Corte, evidenzia che “in tema di forma scritta del licenziamento prescritta a pena di inefficacia, non sussiste per il datore di lavoro l’onere di adoperare formule sacramentali“, potendo ” la volontà di licenziare… essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purché chiara” (Cass., civ. sez. lav., 13 agosto 2007, n. 17652, ma anche Cass., civ. sez. lav., 18 marzo 2009, n. 6553).