Sulla GU n. 253 del 28/10/2022 è stato pubblicato il Decreto 2 agosto 2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali contenente i criteri e le modalità per l’accertamento sanzionatorio di mancata attuazione dell’obbligo formativo da parte del lavoratore in costanza delle integrazioni salariali straordinarie.
Il documento afferma che in caso di mancata partecipazione, senza giustificato motivo fornito dal lavoratore, alle iniziative di formazione e di riqualificazione, sono irrogate le seguenti sanzioni:
- In caso di mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 25 % ed il 50% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, la sanzione corrisponde alla decurtazione di un terzo delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima che prevede la decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
- In caso di mancata partecipazione, nella misura compresa tra il 50 % e l’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, la sanzione corrisponde alla decurtazione della metà delle mensilità del trattamento di integrazione salariale straordinario, ferma restando la sanzione minima individuata che prevede la decurtazione di una mensilità di trattamento di integrazione salariale;
- In caso di mancata partecipazione, in misura superiore all’80% delle ore complessive previste per ognuno dei corsi proposti, la sanzione corrisponde alla decadenza dal trattamento di integrazione salariale.
Il giustificato motivo di mancata partecipazione alle iniziative di formazione e di riqualificazione ricorre nei seguenti casi:
a) documentato stato di malattia o di infortunio;
b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi;
c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge;
d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato;
e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati;
f) casi di limitazione legale della mobilità personale;
g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di partecipare alle iniziative di formazione e/o riqualificazione, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo.