In caso di trasferimento d’azienda, la continuazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della cessionaria (o retrocessionaria) si realizza, ai sensi dell’art. 2112 cod. civ., per i lavoratori che sono dipendenti della cedente (o retrocedente) al momento del trasferimento o che tali devono considerarsi per effetto della nullità o dell’annullamento del licenziamento, con ripristino o reintegra nel posto di lavoro; questo i contenuto della Sentenza di Cassazione n. 8039/2022.
Nel caso in esame, era stato intimato un licenziamento in epoca anteriore al trasferimento. La successiva declaratoria di nullità o l’annullamento dell’atto di recesso, ha come conseguenza l’attribuzione del rapporto di lavoro in capo alla cessionaria con trasferimento e continuazione del citato rapporto.
Si ricorda che la fattispecie del trasferimento di azienda ha luogo tutte le volte in cui, rimanendo immutata l’organizzazione aziendale, vi sia soltanto la sostituzione della persona del titolare, indipendentemente dallo strumento tecnico-giuridico adottato.
In aggiunta, è sufficiente il subentro nella gestione del complesso dei beni organizzati ai fini dell’esercizio dell’impresa, ossia la continuità nell’esercizio dell’attività imprenditoriale, restando immutati il complesso dei beni organizzati dell’impresa e l’oggetto di quest’ultima. L’impiego del medesimo personale e l’utilizzo dei medesimi beni aziendali sono prova di tale continuità.
Nel caso di specie, si assiste all’affidamento in gestione ad altra società di un ramo d’azienda, comprensivo dei lavoratori ad esso addetti. I Giudici hanno ricondotto la fattispecie tra quelle regolate dall’articolo 2112 c.c., anche in relazione al successivo segmento del rapporto tra le due società, concretatosi nella retrocessione alla originaria cedente del ramo oggetto dell’affidamento in gestione.
La tutela prevista dal codice civile in caso di trasferimento d’azienda o di ramo riguarda l’automatica prosecuzione del rapporto di lavoro con il cessionario e il conseguente mantenimento dei diritti maturati dai lavoratori sino al momento della cessione. Tale effetto si verifica anche in caso di annullamento del licenziamento intimato e del ripristino de iure del rapporto di lavoro.