In una recente Nota, l’INL si esprime in merito alla possibilità di svolgere attività di tirocinio anche extracurricolare per il soggetto in possesso di permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio e formazione.
Come premessa, si ricorda che la normativa nazionale e regionale in materia di tirocini formativi e di orientamento, per un generale principio di parità di trattamento, trova applicazione anche ai cittadini non appartenenti all’Unione europea, consentendo anche ai cittadini provenienti da Paesi extra-Ue di usufruire dei percorsi di tirocinio come strumenti formativi e orientativi finalizzati all’inserimento lavorativo.
In aggiunta, è prevista dalla normativa vigente una distinzione tra:
- L’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-comunitario regolarmente soggiornante in Italia – ad esempio, come nel caso in esame, con permesso di soggiorno rilasciato per motivi di studio –
- L’ipotesi di tirocinio da instaurarsi con un cittadino extra-Ue che si trova all’estero.
Nello specifico, l’art. 2 del D.M. 22 marzo 2006 prevede che “ai cittadini non appartenenti all’Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia si applica, integralmente la normativa regionale vigente in materia di tirocini formativi e di orientamento o, in difetto, la regolamentazione contenuta nel decreto ministeriale 25 marzo 1998, n. 142…”, diversamente dall’ipotesi di cui all’art. 3 dello stesso decreto relativa ai “cittadini non appartenenti all’Unione europea (…) residenti all’estero” nei confronti dei quali “trova applicazione quanto previsto, in attuazione del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, all’art. 40, comma 9, lettera a), del decreto del Presidente Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dall’art. 37 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334“.
Nel caso in esame, essendo il cittadino straniero è già presente sul territorio italiano con un titolo di soggiorno in corso di validità (per studio o formazione professionale), l’INL ritiene possibili le seguenti fattispecie:
- Il soggetto possa svolgere tutte le attività di tirocinio curriculare previste dal corso di studi o formazione professionale per cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno in quanto rientranti nelle finalità per le quali il permesso di soggiorno è stato rilasciato.
- Analogamente, è possibile svolgere (nel rispetto dei presupposti previsti dalla normativa regionale) un’attività di tirocinio non curriculare, compatibilmente con l’espletamento del percorso di studio o formazione professionale sotteso al rilascio del titolo di ingresso.