L’Accordo Stato-Regioni siglato in data 25.05.2017 dovrà essere recepito a livello regionale entro la data del 25 novembre prossimo; vediamo quali sono le novità.
Ambito di applicazione
Le nuove norme riguardano esclusivamente i tirocini extracurricolari rivolti a:
– soggetti in stato di disoccupazione;
– lavoratori beneficiari di strumenti di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro;
– lavoratori a rischio di disoccupazione;
– soggetti già occupati che siano in cerca di altra occupazione;
– soggetti disabili e svantaggiati.
Durata del tirocinio, soggetti promotori, soggetti ospitanti e condizioni
- E’ stato introdotto un periodo di durata minima pari a due mesi.
- Per le attività stagionali tale limite è di 14 giorni.
- E’ stata inserita una specifica disciplina per il recesso anticipato del tirocinio.
- E’ stata ampliata la platea dei soggetti promotori.
Inoltre, vengono fissati specifici requisiti e condizioni necessari per poter avviare un tirocinio:
1. Il soggetto ospitante deve essere in regola con le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro e di assunzioni obbligatorie;
2. In caso di Cigs, il tirocinio è attivabile solo con riferimento alle attività che non coincidono con quelle dei lavoratori sospesi (salvo diverse previsioni dell’accordo sindacale);
3. E’ ammessa l’attivazione di tirocini anche in presenza di contratti di solidarietà “espansivi”;
4. Non possono essere attivati tirocini – fatte salve diverse previsioni contenute nell’accordo sindacale – in caso di attività equivalenti a quelle per cui sono stati effettuati nei 12 mesi precedenti licenziamenti per giustificato motivo oggettivo (individuale), licenziamento collettivo, superamento periodo comporto, mancato superamento periodo di prova, licenziamenti per fine appalto, risoluzione del contratto di apprendistato al termine del periodo formativo per volontà del datore di lavoro.
5. Un tirocinio non può essere attivato se il tirocinante ha già avuto un precedente rapporto di lavoro, collaborazione o incarico con il medesimo soggetto ospitante negli ultimi due anni. L’unica eccezione è costituita dal lavoro accessorio che può essere stato reso per meno di 30 giorni presso il medesimo soggetto ospitante nei sei mesi precedenti l’attivazione.
Limiti numerici e sistema premiale
I datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze più di 20 lavoratori a tempo indeterminato e che stabilizzano i tirocinanti una volta concluso il periodo di tirocinio, stipulando un contratto di lavoro che abbia una durata di almeno 6 mesi – anche part-time con orario settimanale minimo pari al 50 per cento di quello contrattualmente previsto per il tempo pieno – potranno attivare, in deroga, un numero di tirocini aggiuntivi, definiti secondo un meccanismo di percentuale crescente.
Indennità di partecipazione
Le nuove linee guida specificano che l’indennità mensile concordata per il tirocinio deve essere erogata per intero al tirocinante quando questi abbia svolto almeno il 70% delle presenze contrattualmente previste.
Vigilanza e sanzioni
L’accordo introduce una nuova disciplina che consente alle Regioni e Province autonome di disporre la cessazione del tirocinio e l’interdizione dall’attivazione dei tirocini nei confronti del soggetto promotore e/o di quello ospitante, per un periodo di 12 mesi, nel caso in cui vengano riscontrate violazioni.