Tfr: i chiarimenti della Cassazione

La Sentenza n. 4360/2023 della Corte di Cassazione – Sezione Lavoro, chiarisce aspetti applicativi e interpretativi riguardanti l’istituto del trattamento di fine rapporto.

I Giudici ribadiscono che si tratta di una prestazione economica della quale il lavoratore ha diritto al momento della cessazione del proprio rapporto di lavoro, a prescindere dal motivo della cessazione stessa; quindi, sia in caso di licenziamento che in caso di dimissioni o di raggiungimento dell’età pensionabile.

Nonostante il trattamento maturi durante lo svolgimento del rapporto, il Tfr è un compenso con corresponsione differita il cui diritto sorge al momento in cui il rapporto lavorativo cessa, con la conseguenza che è solo da tale momento che inizia a decorrere il relativo termine di prescrizione e iniziano a maturare gli interessi e la rivalutazione. Pertanto, non è possibile operare una rinuncia al Tfr prima della cessazione del rapporto di lavoro.

In conseguenza di ciò, la fattispecie per cui la quota di trattamento viene accantonata annualmente, altro non configura che una modalità di calcolo dell’unico diritto al Tfr stesso.

La Corte evidenzia in particolar modo, il concetto di retribuzione percepita cui fa riferimento l’articolo 2120 del codice civile ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto. Nello specifico, si tratta di una retribuzione da intendersi come omnicomprensiva, in cui devono essere considerate tutte le somme che trovano la propria causa nel rapporto di lavoro, a prescindere dalla stretta correlazione con l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa. Pertanto, devono essere conteggiati anche gli importi che, provenendo dal datore di lavoro ed essendo causalmente collegati al rapporto lavorativo, sono erogati materialmente da un soggetto diverso, nonché quelli erogati in forza di un contratto diverso da quello di lavoro che costituisce, tuttavia, uno strumento per conseguire il risultato pratico di arricchire il patrimonio del lavoratore in correlazione con lo svolgimento del rapporto di lavoro subordinato.

Detto ciò, ai fini della ricomprensione di un certo compenso nella base di calcolo del Tfr a nulla rileva che lo stesso sia definitivo, ma è sufficiente che il lavoratore, in corso e a causa del rapporto di lavoro, ne abbia goduto in modo normale.