Temperature elevate: in caso di sospensione o riduzione del lavoro si può ricorrere alla Cigo

Il Comunicato stampa emesso dall’Inps il 26 luglio scorso ricorda che è possibile fare ricorso alla Cigo quando le temperature superano i 35°C.

Tuttavia, lo strumento è utilizzabile anche quando i valori della temperatura sono inferiori, facendo riferimento alla c.d. temperatura “percepita”, tenendo conto della specifica tipologia di lavorazioni eseguite in quel momento (ad esempio: lavori di stesura del manto stradale, lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione, ma anche tutte le fasi lavorative che, in generale, avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o lo svolgimento di lavorazioni che non sopportano il forte calore).

Inoltre, l’Inps ricorda che – a prescindere dalle temperature rilevate nei bollettini – la Cigo viene riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda disponga la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovute a temperature eccessive.

Anche l’INL si pronuncia in tema di tutela dei lavoratori in caso di temperature elevate:

  • La Nota 4753/2022 fornisce ulteriori indicazioni operative per un’attività di prevenzione dei rischi da stress termico causato dalle ondate di calore che risulti più incisiva. Nello specifico, se durante l’attività ispettiva viene rilevata la mancanza della valutazione del rischio specifico o delle misure di prevenzione da porre necessariamente in atto, si deve procedere sia ad emettere il verbale di prescrizione per assenza della valutazione del rischio “microclima” ovvero per mancata indicazione delle misure di prevenzione e protezione, sia ad impartire un ordine di Polizia Giudiziaria, che comporta la sospensione immediata dei lavori o, nei confronti dei lavoratori interessati, delle attività lavorative prive di una valutazione del rischio specifico.
    I lavori potranno, in tale caso, riprendere solo una volta che il datore di lavoro abbia adottato tutte le misure necessarie atte ad evitare/ridurre il rischio, in adempimento del verbale di prescrizione. Diversamente, se il datore di lavoro non attua le misure di prevenzione e protezione contenute nel documento di valutazione dei rischi, sarà emesso un verbale di prescrizione nei confronti del preposto  per non aver vigilato sull’ osservanza delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Anche nei cantieri temporanei o mobili, il Coordinatore per la progettazione, se previsto dal PSC, dovrà considerare anche il rischio “microclima”, adottando idonee misure di prevenzione e protezione. L’Istituto segnala, infine, gli strumenti preventivi finalizzati al vaglio dei rischi professionali ad uso dei lavoratori, datori di lavoro e degli addetti alla salute e sicurezza aziendali, consultabili al sito https://www.worklimate.it.
  • Il Comunicato stampa del 25 luglio 2022 raccomanda l’adozione di misure, da parte dei datori di lavoro, che riducano al minimo il rischio di infortuni e malori. Nello specifico, qualora non vengano prese misure di tutela idonee, le temperature elevate possono essere causa di malori, nonché ridurre la capacità di attenzione del lavoratore e, quindi, aumentare il rischio di infortuni.
  • La precedente Nota n. 3783/2022, riguardante la tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore invita i propri uffici e organi ispettivi a dedicare particolare attenzione alla prevenzione dei rischi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori determinati dall’aumento di intensità e durata delle ondate di calore.