Con una recente nota, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro è intervenuto in materia di pagamento delle retribuzioni con metodi c.d. tracciabili, fornendo utili precisazioni.
In premessa, il documento richiama le tipologie di importi per i quali è obbligatorio il pagamento con metodi tracciabili e cioè i soli importi riconducibili alla retribuzione. Di conseguenza, rimangono escluse tutte le somme dovute a diverso titolo, come – ad esempio – quelle imputabili a spese che i lavoratori sostengono nell’interesse del datore di lavoro e nell’esecuzione della prestazione (anticipi e/o rimborso spese di viaggio, vitto, alloggio, …). Queste ultime, pertanto, potranno essere erogate in contanti.
Uno specifico riferimento riguarda il pagamento delle spese di trasferta: essendo l’importo di natura mista (sia risarcitoria che retributiva) viene ricompresa tra le somme soggette agli obblighi di tracciabilità; questo anche per consentire agli ispettori di verificare il rispetto dei limiti di imponibilità fiscale e contributiva previsti in materia.
Per quanto riguarda i metodi di pagamento, la nota ricorda che:
- Il pagamento delle retribuzioni può essere effettuato al lavoratore in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario soggetto alle dovute registrazioni;
- Il pagamento delle retribuzioni con lo strumento del “vaglia postale” può rientrare nelle modalità consentite per il pagamento delle retribuzioni se contiene il nominativo/ragione sociale del beneficiario e se sono esplicitati nella causale i dati essenziali dell’operazione (indicazione del datore di lavoro che effettua il versamento e del lavoratore/ beneficiario, data ed importo dell’operazione ed il mese di riferimento della retribuzione).
Il documenti prosegue con la puntuale indicazione dei controllo effettuati dal personale ispettivo quando, durante una verifica, risulti dubbia l’effettiva corresponsione delle retribuzioni.