Con l’entrata in vigore del decreto sulle semplificazioni fiscali (D.Lgs. n. 277/2014), a decorrere dal 13 dicembre 2014 è stato abrogato il regime di responsabilità solidale fiscale sulle ritenute da lavoro dipendente nella filiera degli appalti di opere, forniture e servizi. Quindi, a decorrere dal mese di dicembre 2014, l’obbligazione solidale resta solamente per le retribuzioni (comprese le quote di Tfr), i contributi ed i premi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto e non pagati da parte di eventuali appaltatori o subappaltatori. Il committente resta obbligato in solido entro due anni dalla cessazione dell’appalto. Le eventuali sanzioni civili restano a carico del soggetto inadempiente.
E’ prevista la possibilità che i diversi contratti collettivi sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore prevedano diverse metodologie di verifica e controllo della regolarità complessiva negli appalti.