In base all’articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per:
- esigenze organizzative e produttive,
- la sicurezza del lavoro,
- la tutela del patrimonio aziendale
e possono essere installati esclusivamente previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali o – per alcuni specifici casi – previa autorizzazione delle sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
In merito, il Jobs Act ha introdotto una novità stabilendo che quanto sopra esposto “non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze”.
Con specifico riferimento ai sistemi di geolocalizzazione installati sui veicoli aziendali – anche dati in uso promiscuo e installati successivamente alla consegna del veicolo stesso – la questione è stata oggetto di approfondimenti e, a tutt’oggi, non pare definitivamente e unitariamente risolta.
Inizialmente, la Direzione Interregionale del Lavoro di Milano aveva sostenuto che “il sistema GPS (pur se montato successivamente alla originaria consegna del veicolo) non è da considerare separatamente dall’auto cui accede e per la sua installazione non è necessario il preventivo accordo sindacale o la preventiva autorizzazione ministeriale.”
Tuttavia, urge portare all’attenzione del lettore che è in corso un approfondimento della materia da parte della medesima DIL – di concerto con l’Ufficio Legislativo – pertanto, le precedenti istruzioni operative non sono da considerarsi applicabili: è necessario che i sistemi GPS siano sottoposti alla procedura autorizzativa prevista dal primo comma dell’articolo 4, prima della loro installazione.
Per completezza di trattazione, si allegano alla presente i messaggi della DIL di Milano e quello della DTL di Savona.