Con l’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 59/2025, viene definita in modo tassativo la tempistica per l’erogazione della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro, eliminando qualsiasi tolleranza temporale legata all’inizio dell’attività lavorativa.
Formazione immediata alla costituzione del rapporto
La novità di maggiore impatto immediato stabilisce che non è più consentito completare la formazione dei lavoratori entro i 60 giorni dall’assunzione. Questa restrizione si applica anche durante l’attuale anno del periodo transitorio.
Trova quindi immediata e piena applicazione la disciplina dell’articolo 37, comma 4, del Dlgs 81/2008. La formazione deve essere obbligatoriamente erogata in concomitanza con:
- La costituzione del rapporto di lavoro (o l’inizio della somministrazione);
- Il trasferimento o il cambio di mansioni;
- L’introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o miscele pericolose.
I limiti del periodo transitorio
Il periodo transitorio di un anno (con scadenza il prossimo 24 maggio) si riferisce unicamente alla possibilità di avviare corsi utilizzando le modalità e i contenuti previsti dai precedenti accordi e dal vecchio allegato XIV del Dlgs 81/2008. Tale transizione non concede alcuna deroga o rinvio sui tempi di effettuazione della formazione, che resta un adempimento da svolgere prima o contestualmente all’esposizione del lavoratore al rischio.
