Semplificazione, dal 1° luglio il DURC si potrà richiedere on-line

Dal 1° luglio 2015 sarà operativa la nuova procedura di richiesta DURC ON-LINE, che permetterà di ottenere in tempo reale un documento di regolarità contributiva valido 120 giorni. Il Durc sarà scaricabile e utilizzabile per ogni finalità richiesta dalla legge, senza bisogno di effettuare ogni volta una nuova richesta.

Schematizziamo, di seguito, le principali caratteristiche della nuova procedura.

Soggetti abilitati

  • amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori, altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti,
  • organismi di attestazione SOA,
  • pubbliche amministrazioni concedenti,
  • pubbliche amministrazioni procedenti, concessionari e gestori pubblici,
  • imprese o lavoratori autonomi in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega, chi ne abbia interesse,
  • banche e intermediari finanziari.

Verifica della regolarità contributiva

Avviene in tempo reale con strumenti informatici e sostituisce il Durc previsto:

  • per l’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici, di ogni genere,
  • nell’ambito di procedure di appalto di opere, servizi e forniture pubblici e nei lavori privati dell’edilizia,
  • per il rilascio dell’attestazione SOA.

La verifica riguarda i pagamenti dovuti:

  • dall’impresa in realzione ai lavoratori subordinati e a quelli impiegati con contratto di co.co.co, che operano nell’impresa stessa,
  • dai lavoratori autonomi,

scaduti sino all’ultimo giorno del secondo mese antecedente a quello in cui si effettua la verifica, a condizione che sia scaduto anche il termine di presentazione delle relative denunce contributive.

Requisiti di regolarità

La regolarità sussiste anche nei seguenti casi:

  • rateizzazioni INPS, INAIL, Casse edili o presso Agenti della riscossione,
  • sospensione dei pagamenti per disposizioni legislative,
  • crediti in fase amminstrativa,
  • crediti affidati per il recupero agli Agenti della riscossione per cui è disposta la sospensione della cartella o dell’avviso di pagamento a seguito di ricorso giudiziario,
  • scostamento non grave tra somme dovute e somme versate.

Assenza di regolarità

Gli enti trasmettono, tramite PEC, all’interessato o al soggetto delegato l’invito a regolarizzare con indicazione analitica delle cause di irregolarità rilevate da ogni Ente tenuto al controllo.

La regolarizzazione può avvenire entro e non oltre 15 giorni.

L’invito a regolarizzare sospende la possibilità di effettuare ulteriori richieste di regolarità contributiva durante i suddetti 15 giorni e comunque per un periodo non superiore a 30 giorni dall’interrogazione.

Decorsi inutilmente i 15 giorni, il risultato negativo della verifica viene comunicato ai soggetti che hanno effettuato l’interrogazione.

Specifici requisiti di regolarità sono previsti per le imprese sottoposte a procedure concorsuali.

Modalità di verifica

I soggetti abilitati alla verifica, muniti di credenziali, effettuano un’unica interrogazione negli archivi Inps, Inail e Cassa edile. Tale verifica può essere effettuata dall’interessato o da un Consulente del Lavoro e da altri soggetti abilitati da norme speciali.

Se un Durc è già stato richesto, la procedura rinvia a detto documento.

Il Durc ha valità 120 giorni dalla data in cui è stata effettuata la verifica ed è liberamente consultabile tramite specifiche applicazioni predisposte dagli Enti.

Cause ostative alla regolarità

Specifiche violazioni di natura previdenziale e in materia di tutela delle condizioni di lavoro che risultano ostative al rilascio del documento sono indicate nell’allegato A del Decreto del 30 gennaio 2015 che istituisce la nuova procedura.

Ai fini della regolarità contributiva l’interessato è tenuto ad autocertificare alla competente Direzione territoriale del lavoro, che ne verifica la veridicità a campione, l’inesistenza a suo carico di provvedimenti amministrativi o giurisdizionali definitivi in ordine alla commissione delle violazioni presenti nel succitato Allegato A, ovvero il decorso del periodo indicato del medesimo allegato per ciascun illecito.

Le cause ostative non sussistono se il procedimento penale è estinto a seguito di:

  • prescrizione obbligatoria,
  • oblazione.

Esclusioni

Entro e non oltre il 1° gennaio 2017 restano assoggettate alle previgenti modalità di rilascio i Durc richiesti in applicazione delle seguenti norme:

  • certificazione e compensazione dei crediti vantati dai fornitori di beni e servizi nei confronti delle pubbliche amministrazioni,
  • disposizioni per favorire i pagamenti delle pubbliche amministrazioni,
  • lavoratori extra-comunitari irregolarmente soggiornanti – sanatoria 2012 – regolarizzazione delle somme ricevute dal datore di lavoro a titolo retributivo, contributiovo e fiscale,
  • esecuzione dei lavori per la ricostruzione e la riparazione di edifici ubicati nel Comune di L’Aquila e negli altri Comuni del Cratere,
  • casi in cui la verifica non sia possibile per assenza delle informazioni necessarie negli archivi degli Enti.