RLS nelle imprese con più di 15 lavoratori, i chiarimenti del Ministero

Il Ministero del Lavoro, con interpello n. 20/2014, ha analizzato la normativa inerente ai soggetti eleggibili quali  rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, in breve RLS. Nell’analisi proposta il Ministero ricorda che la scelta del legislatore, per le aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori, “è quella di individuare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali”.  Il Ministero prosegue evidenziando che “l’eleggibilità del rappresentante, fra i lavoratori non appartenenti alle RSA, opera esclusivamente laddove non sia presente una rappresentanza sindacale a norma dell’art. 19 della Legge 300/70”.