La lettera circolare n.9099/16 chiarisce che in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali, al fine di poter definire la natura dell’illecito, si fa riferimento al loro ammontare complessivo annuale individuabile nel periodo compreso tra il 16 gennaio e il 16 dicembre di ciascun anno.
Poiché i versamenti del mese di dicembre vengono effettuati il 16 gennaio dell’anno successivo e che occorre prendere in esame 12 versamenti, il periodo oggetto di verifica termina con il versamento da effettuarsi entro 16 dicembre successivo. In conseguenza di ciò, il parametro in questione – a differenza dell’anno solare tassativamente inteso – costituisce un elemento certo in ragione del quale è possibile individuare con esattezza gli importi omessi e quindi la rilevanza penale o amministrativa della fattispecie illecita:
- Se l’ammontare dell’omissione è superiore a 10mila euro, si concretizza un illecito penale, punibile con la reclusione fino a 3 anni e con la multa fino a 1.032 euro;
- Se l’importo non supera i 10mila euro, l’inadempimento è depenalizzato ed è punito con la sanzione amministrativa da 10mila a 50mila euro.