Con la presente, ad integrazione della nostra circolare n. 54 del 20.12.2019, siamo a commentare in modo sintetico le principali novità introdotte dalla circolare n. 1/E dell’Agenzia delle Entrate:
- La normativa in analisi si applica ai committenti enti e società indicati nell’articolo 73, comma 1, del TUIR, società e associazioni indicate nell’articolo 5 del TUIR, persone fisiche che esercitano imprese commerciali ai sensi dell’articolo 55 del TUIR o imprese agricole, persone fisiche che esercitano arti e professioni, curatore fallimentare e commissario liquidatore. Non si applica, per converso, ai soggetti non residenti senza stabile organizzazione in Italia, ai condomini e agli enti non commerciali (limitatamente all’attività istituzionale di natura on commerciale svolta);
- Nell’ambito dei rapporti a catena (ad esempio committente, appaltatore e subappaltatore) ciascun soggetto della catena che dovesse rivestire il ruolo di committente rientrerà nell’ambito di applicazione della normativa, in presenza degli ulteriori presupposti. Merita, però, evidenziare che, al fine di evitare aggiramenti della soglia dei 200.000 euro, mediante il frazionamento dell’affidamento di opere o servizi di ammontare superiore alla soglia in più subaffidamenti di importi inferiori, la soglia di 200.000 euro sarà verificata unicamente nel rapporto tra originario committente, anche se non rientrante nell’ambito di applicazione del comma 1 in esame, e affidatario. Qualora nel rapporto tra originario committente e affidatario si verifichi il predetto presupposto, gli altri presupposti di applicabilità riguardanti il prevalente utilizzo della manodopera presso le sedi del committente e con l’utilizzo dei beni strumentali ad esso riconducibili saranno verificati da ciascun committente (committente originario, appaltatore, consorzio ecc.);
- Tra i requisiti necessari al rilascio della certificazione da parte dell’Agenzia delle Entrate (c.d. Durf) vi è l’aver eseguito nel corso dei periodi di imposta cui fanno riferimento le dichiarazioni dei redditi dell’ultimo triennio, versamenti complessivi registrati nel conto fiscale per un importo non inferiore al 10% dell’ammontare dei ricavi o dei compensi risultanti dalle dichiarazioni stesse. A tal riguardo la circolare dell’Agenzia Entrate specifica che, in relazione al tenore letterale della disposizione normativa, per verificare tale requisito si farà riferimento: al numeratore ai complessivi versamenti effettuati tramite modello F24 per tributi, contributi e premi assicurativi INAIL, al lordo dei crediti compensati, nel corso dei periodi d’imposta cui si riferiscono le dichiarazioni dei redditi presentate nell’ultimo triennio, al denominatore ai ricavi o compensi complessivi risultanti dalle dichiarazioni presentate nel medesimo triennio;
- Relativamente ai soggetti ai quali vengono affidati i lavori, la circolare evidenzia che gli stessi devono ricoprire la qualifica di impresa. Nel caso di affidamento a più imprese, l’applicazione della normativa in esame andrà valutata per ciascuna di esse. Nel caso, invece, di imprese associate in un’associazione temporanea di imprese, l’ATI sarà da intendersi unitariamente ai fini della normativa in analisi. Stante il tenore letterale della norma, saranno esclusi dalla stessa i contratti sottoscritti con soggetti esercenti anti e professioni;
- Per poter valutare in modo coerente il raggiungimento di un importo annuo superiore ai 200.000 euro, l’arco temporale di riferimento sarà l’anno civile (1° gennaio – 31 dicembre). in presenza di contratti di durata annuale o pluriennale che presentino un prezzo predeterminato, il calcolo della soglia annuale avverrà secondo il criterio di pro-rata temporis. In caso di contratti senza un prezzo predeterminato si seguirà il criterio di cassa e gli obblighi in esame decorreranno successivamente allo sforamento della soglia dei 200.000 euro su base annua e cesseranno alla scadenza del contratto;
- Non rientrato nella normativa in analisi i contratti di somministrazione. Viceversa, rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 17-bis tutte le ipotesi di somministrazione illecita di lavoro, la quale si verificherà al ricorrere dei presupposti di applicabilità del comma 1 dell’articolo 17-bis e a prescindere dalla specifica tipologia contrattuale prescelta dalle parti;
- Al fine di circoscrivere l’applicazione delle nuove previsioni normativa ai soli contratti labour intensive, così come previsto dal dettato normativo, l’Agenzia delle Entrate ha specificato che, per la determinazione del prevalente utilizzo di manodopera, bisognerà verificare che le retribuzioni lorde riferite ai soli percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato sia superiore al 50% del prezzo complessivo dell’opera o del servizio;
- In relazione alla specifica normativa sull’utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma, la circolare specifica che “qualora i lavoratori utilizzino i beni strumentali riconducibili agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari o agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati necessari per l’esecuzione della specifica opera o servizio commissionati, l’occasionale utilizzo di beni strumentali riconducibili al committente o l’utilizzo di beni strumentali del committente, non indispensabili per l’esecuzione dell’opera o del servizio, non comportano il ricorrere della condizione di applicabilità in esame”.
Per concludere, relativamente ai profili sanzionatori la circolare porta due importanti chiarimenti:
- Il committente è tenuto a versare una sanzione calcolata e riferita alla quota-parte di ritenute fiscali – riferibili ai lavoratori direttamente impiegati nell’esecuzione dell’opera o del servizio presso il medesimo – non correttamente determinate, eseguite e versate ai sensi degli articoli 13 e 14 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Stante il dato letterale della norma, la sanzione non è dovuta quando – nonostante il committente non abbia correttamente adempiuto agli obblighi di cui ai commi da 1 a 3 – l’impresa appaltatrice o affidataria o subappaltatrice abbia correttamente assolto gli obblighi cui si fa riferimento, ovvero si sia avvalsa dell’istituto del ravvedimento operoso di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per sanare le violazioni commesse prima della contestazione da parte degli organi preposti al controllo;
- Nel caso in cui, nei primi mesi di applicazione della norma (e, in ogni caso, non oltre il 30 aprile 2020), l’appaltatore abbia correttamente determinato ed effettuato i versamenti delle ritenute fiscali (salvo il divieto di compensazione), senza utilizzare per ciascun committente distinte deleghe, al committente non sarà contestata la violazione prevista al comma 4 dell’articolo 17-bis connessa all’inottemperanza agli obblighi previsti dai commi 1 e 3 del medesimo articolo, a condizione che sia fornito al committente medesimo, entro il predetto termine, la documentazione prevista dalla normativa.
In tale sede non ci siamo soffermati ad analizzare i chiarimenti inerenti obblighi e divieti in capo al committente, argomenti di interesse per le sole aziende che ricadono nell’applicazione della normativa stessa.
Lo studio resta a disposizione per ulteriori chiarimenti.