Rinnovo Ccnl Pubblici esercizi

In data 8 febbraio è stato rinnovato in Ccnl Pubblici Esercizi; vediamo di seguito alcune delle novità introdotte.

Scatti di anzianità

Il nuovo contratto prevede 6 scatti triennali per l’anzianità di servizio maturata presso la stessa azienda o gruppo aziendale. Gli scatti decorrono dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si matura il triennio di anzianità.

A fare data dal 1° gennaio 2018 gli scatti di anzianità sono riconosciuti con cadenza quadriennale, mentre per il singolo scatto di anzianità in corso di maturazione al 31 dicembre 2017, resta valida la disciplina precedente (scatti triennali).

Alla maturazione del nuovo scatto, l’importo degli scatti già maturati è calcolato in base ai nuovi valori riportati nel rinnovo contrattuale e non si dovranno liquidare arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.

Se durante un triennio/quadriennio ci sono stati passaggi al livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti devono essere ricalcolati in base al nuovo valore al momento della maturazione del nuovo scatto senza tuttavia operare la liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.

Assistenza integrativa

Al Fondo Est – fondo di categoria per l’assistenza sanitaria integrativa – devono essere iscritti tutti i lavoratori dipendenti a tempo indeterminato, inclusi gli apprendisti ed esclusi i quadri. I lavoratori a tempo determinato possono essere iscritti – su richiesta scritta del lavoratore – se il contratto ha una durata iniziale superiore a 3 mesi.

All’iscrizione è dovuta dal datore di lavoro una quota di iscrizione al fondo di 15 euro (riproporzionata a 8 euro per i lavoratori part-time).

Dal 1° febbraio 2018, è dovuto dal datore di lavoro un contributo di finanziamento di 11 euro mensili per dodici mensilità (12 euro dal 1° gennaio 2019). Se l’azienda non versa la contribuzione, è tenuta ad erogare al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione non assorbibile di importo pari a 16 euro lordi, da corrispondersi per 14 mensilità e che rientra nella retribuzione di fatto.

Bilateralità

Viene introdotto un elemento distinto della retribuzione, la cui quota è fissata nello 0,40% (0,20% a carico del datore di lavoro e 0,20% a carico del lavoratore) di paga base e contingenza, per 14 mensilità.

Se l’azienda non versa la contribuzione, deve corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della Retribuzione, non assorbibile, di importo pari allo 0,60% di paga base e contingenza – per 14 mensilità – rientrante nella retribuzione di fatto.

Riduzione orario di lavoro (Rol)

Con riferimento al comparto pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi diurni il nuovo Ccnl prevede Rol nella misura di 104 ore annue; mentre nel comparto stabilimenti balneari la riduzione dell’orario annuale è pari a 108 ore.

All’interno del monte orario dei Rol sono incluse le 32 ore relative alle festività religiose abolite e le 24 ore di cui all’art. 52 del Ccnl Turismo 8/7/1982.

Per i lavoratori assunti dopo il 1° gennaio 2018, la maturazione dei Rol avverrà gradualmente.

Di norma, i permessi dovranno essere goduti entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di maturazione; quelli non goduti entro il mese di settembre dell’anno successivo a quello di maturazione saranno pagati con la retribuzione in atto al momento della scadenza.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell’anno, ai fini della determinazione dei rate di permessi le frazioni di mese saranno cumulate; la somma così ottenuta comporterà il riconoscimento di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché per la eventuale frazione residua pari o superiore a 15 giorni.
I permessi non matureranno per i periodi di assenza del lavoratore senza diritto alla retribuzione.