Rinnovo CCNL artigiano per acconciatori, estetisti e centri benessere

In data 25 novembre 2011 è stato siglato l’accordo di rinnovo del CCNL artigiano per le imprese di acconciatura, estetica, tricologia non curativa, tatuaggio, piercing e centri benessere con durata 1° gennaio 2010 – 31 dicembre 2012. Di seguito elencate le principali novità:

– aumento medio (per il terzo livello) di 75 €, erogato in tre tranches:  1° ottobre 2011 – 1° aprile 2012 – 1° ottobre 2012;

una tantum per la vacanza contrattuale di € 115,00 per il 2009 e per i lavoratori in forza al 1° di ottobre 2011 una tantum di 220,00 €;

gli apprendisti in possesso di titolo di studio post-obbligo o qualifica vedranno riconosciuta la retribuzione al 100% dal nono semestre;

– per le ferie, dal 1° ottobre 2011, si considerano 20 giorni lavorativi per la prestazione di lavoro svolta su 5 giorni (settimana corta), mentre ai fini del godimento non vengono considerati il sabato e la domenica, e per chi ha una prestazione settimanale distribuita su 6 giorni, sono 24 giorni lavorativi da godere e non viene considerata la domenica. A partire dal 1° ottobre 2011 ai lavoratori che hanno anzianità di servizio superiore a cinque anni, le ferie da godere sono:
a) 22 giorni lavorativi con prestazione su cinque giorni
b) 26 giorni lavorativi con prestazione su sei giorni;

dal 1° dicembre 2011 in caso di malattia o infortunio non sul lavoro di durata superiore a otto giorni viene riconosciuta un’integrazione economica a carico dell’azienda fino al raggiungimento del 100% della retribuzione a partire dal primo giorno di assenza. Per assenze pari o inferiori ad otto giorni integrazione a carico azienda a partire dal quarto giorno;

per quanto riguarda il recepimento degli accordi interconfederali sulla bilateralità e sull’assistenza sanitaria integrativa del settore, è prevista l’erogazione di welfare contrattuale, che completa il trattamento economico e normativo previsto dal contratto di categoria. Per le imprese non aderenti e non versanti al sistema bilaterale, viene riconosciuto al lavoratore il diritto all’erogazione diretta da parte del datore di lavoro di prestazioni equivalenti a quelle erogate dalla bilateralità. A decorrere dal 1° luglio 2010, le imprese non aderenti e non versanti alla bilateralità devono erogare a ciascun lavoratore un importo forfettario E.A.R. di € 25,00 lordi mensili per tredici mensilità l’anno. Questo elemento non è assorbibile e incide sulla maturazione di tutti gli istituti contrattuali, escluso il TFR.