Rinnovo Ccnl Agenzie di assicurazioni (Unapass-Anapa)

Il 18 dicembre 2017 è stato firmato l’accordo di rinnovo del Contratto Collettivo per i dipendenti delle Agenzie di assicurazioni in gestione libera (Unapass – Anapa); riportiamo, di seguito, le principali novità.

Funzionamento strumenti contrattuali e gestione contratto.

E’ stato introdotto il Contributo di assistenza contrattuale, da parte delle aziende che utilizzano il Contratto Collettivo, che risulta così suddiviso:

  • 1 euro a carico dei lavoratori (inclusi gli apprendisti) sarà destinato alla copertura del piano sanitario;
  • 6,50 euro a carico dei datori di lavoro (dovuto per tutti i lavoratori, inclusi gli apprendisti) sarà destinato alla copertura del piano sanitario;
  • 0,25% calcolato sulla retribuzione lorda mensile, dovuto dai datori di lavoro per tutti i lavoratori (inclusi gli apprendisti) sarà destinato al rimborso per le assenze dovute a malattia;
  • 0,30% calcolato sulla retribuzione lorda mensile dovuto dai datori di lavoro per tutti i lavoratori (inclusi gli apprendisti) destinato al funzionamento di specifici strumenti contrattuali e al finanziamento delle cedole e del R.L.S.T.

L’importo dovrà essere versato dai datori di lavoro tramite modello F24; sarà cura del datore di lavoro trattenere la quota a carico dei lavoratori.

L’azienda che decide di omettere tale versamento è tenuta al pagamento al lavoratore di un elemento aggiuntivo e non assorbibile della retribuzione pari a 20 euro, da corrispondersi per 12 mensilità.

Orario di lavoro

Nel caso in cui l’intervallo tra due turni di lavoro sia tale da non consentire al lavoratore il rientro al proprio domicilio per consumare il pasto, sarà erogata al lavoratore una prestazione sostitutiva della mensa, da corrispondersi per i soli giorni di effettiva presenza.

Uno specifico protocollo verrà emanato per la definizione degli importi della suddetta indennità.

Per l’applicazione delle disposizioni, il contratto prevede che la durata congrua dell’intervallo tra i due turni deve essere:

  • per i comuni con meno di 200.000 abitanti = fino a 1,45 ore,
  • per i comuni con più di 200.000 abitanti = fino a 2 ore.

Scatti di anzianità

Gli scatti di anzianità vengono corrisposti:

  • dal primo mese di assunzione se questa è intervenuta tra il primo e il quindicesimo giorno del mese,
  • dal mese successivo all’assunzione se questa è intervenuta tra il sedicesimo e l’ultimo giorno del mese.

A decorrere dal 10.01.2005 gli scatti sono bienneali e commisurati al 2,12% dello stipendio tabellare in vigore alle varie scadenze. Per gli assunti dopo il 15.07.1998 il numero massimo di scatti è pari a 15, salve le situazioni di miglior favore.

Per i contratti stipulati dopo la data di sottoscrizione del nuovo accordo, la deocrrenza degli scatti sarà:

  • biennale per i primi 8 scatti,
  • triennale per i successivi 7.

Sono previste tre tranches di aumenti retributive:

  • dal 01.01.2018 – euro 5,
  • dal 01.01.2019 – euro 15,
  • dal 01.06.2019 – euro 15.