Rinnovato il Ccnl Area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica Artigianato

Il 4 maggio scorso è stata siglata l’ipotesi di accordo di rinnovo del Ccnl per l’area Tessile-Moda e Chimica-Ceramica del settore artigiano; vediamo – di seguito – i contenuti del testo.

Vigenza

Il contratto copre il periodo 1° gennaio 2019 – 31 dicembre 2022.

Contratto a tempo determinato

Il testo fissa i seguenti limiti quantitativi:

  • Nelle imprese che occupano da 0 a 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di 3 lavoratori a termine;
  • Per le imprese con più di 5 dipendenti, è consentita l’assunzione di un lavoratore con rapporto a tempo determinato ogni 2 dipendenti in forza.

Dal computo dei suddetti limiti quantitativi sono esclusi i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

I predetti limiti percentuali si calcolano prendendo a riferimento il numero dei lavoratori a tempo indeterminato (inclusi gli apprendisti) in forza al 1 gennaio dell’anno di assunzione.

Sono in ogni caso esenti da limitazioni quantitative i contratti a tempo determinato conclusi nei primi 18 mesi dalla fase di avvio di nuove attività d’impresa, nuovo reparto, nuovo appalto o nuova linea di produzione, ovvero per quelle aree geografiche e per le esigenze che saranno individuate dalla contrattazione collettiva regionale.

Inoltre, sono in ogni caso esenti dai limiti quantitativi di cui sopra le ipotesi di assunzione a termine previste dall’art. 23 citato, nonché le seguenti ulteriori casistiche individuate dal presente Ccnl:

  • attività di vendita presso negozi stagionali o temporary store;
  • attività connesse alla realizzazione di eventi fieristici e promozionali per la presentazione delle collezioni;
  • attività connesse alla stagionalità legata ai flussi turistici.

I contratti a termine stagionali hanno una durata massima di 5 mesi, comprensivi di proroghe e rinnovi nell’arco di 12 mesi.

Vengono introdotte le seguenti specifiche esigenze che costituiscono ulteriori ipotesi di ricorso al contratto a tempo determinato:

  • punte di più intensa attività derivate da richieste di mercato che non sia possibile evadere con il normale potenziale produttivo per la quantità e/o specificità del prodotto e/o delle lavorazioni richieste;
  • incrementi di attività produttiva, di confezionamento e di spedizione del prodotto, in dipendenza di commesse eccezionali e/o termini di consegna tassativi;
  • esigenze di collocazione nel mercato di diverse tipologie di prodotto non presenti nella normale produzione;
    esigenze di professionalità e specializzazioni diverse da quelle disponibili in relazione all’esecuzione di commesse particolari.

II termine di durata superiore a dodici mesi, ma comunque non eccedente ventiquattro mesi può essere apposto ai contratti di lavoro subordinato qualora si verifichino le specifiche esigenze previste nei punti precedenti fino al 30 settembre 2022 salvo successive modifiche e integrazioni. Tutte le causali previste dalla legge e dal presente CCNL sono alternative tra loro.

Intervalli temporali

Le parti firmatarie convengono sull’assenza di intervalli temporali nel caso di assunzioni a tempo determinato effettuate per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto.

Una Tantum

Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale (1 gennaio 2019 / 31 agosto 2022), ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo verrà corrisposto un importo forfetario “una tantum” suddivisibile in quote mensili, o frazioni, in relazione alla durata del rapporto nel periodo interessato, pari a 150 euro.

L’importo “una tantum” di cui sopra verrà erogato in due soluzioni di pari importo:

  • la prima con la retribuzione del mese di maggio 2022,
  • la seconda con la retribuzione del mese di giugno 2022.

Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione del presente accordo sarà erogato a titolo di “una tantum” l’importo di cui sopra nella misura del 70% con le medesime decorrenze sopra stabilite.

Diritto alle prestazioni della bilateralità

L’Accordo Interconfederale del 17 dicembre 2021 sottoscritto da Confartigianato Imprese, CNA, Casartigiani, Claai insieme a CGIL, CISL e UIL si intende integralmente recepito all’interno del CCNL e pertanto ne costituisce parte integrante con decorrenza dal 1° maggio 2022.

Incrementi retributivi

Il testo prevede gli incrementi retributivi, che saranno erogati in due diverse tranches:

  • la prima a partire dal 1° ottobre 2022;
  • la seconda 1° dicembre 2022.

L’incremento retributivo complessivo per il 3^ livello (corrispondente livello E per il settore Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle) è così individuato:

  • Settore abbigliamento – 66 euro;
  • Settore tessile calzaturiero – 65,05 euro;
  • Settore lavorazioni a mano e su misura – 65,27 euro;
  • Settore pulitintolavanderie – 65,67;
  • Settore occhialeria – 66,64 euro;
  • Settore chimica, gomma plastica, vetro – 70,09 euro;
  • Settore Ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle – 66,26 euro.