Il tribunale di Udine – con la sentenza n. 106/2020 del 30.09.2020 – ha stabilito che, se l’azienda viene indotta a licenziare il dipendente per assenza ingiustificata, ha diritto a ottenere dal lavoratore stesso il risarcimento del danno corrispondente all’importo del ticket Naspi versato all’Inps.
Nel caso di specie il lavoratore aveva manifestato la volontà di interrompere il rapporto di lavoro ma, anziché dimettersi, ha chiesto all’azienda di essere formalmente licenziato al fine di poter beneficiare della Naspi. Al rifiuto da parte dell’impresa, il dipendente si è assentato in modo ingiustificato, portando il datore di lavoro a procedere al licenziamento disciplinare per giusta causa.
L’azienda, tramite opposizione al decreto ingiuntivo di pagamento delle retribuzioni, ha fatto richiesta di risarcimento del costo del ticket Naspi sostenuto esclusivamente a causa della condotta omissiva attuata dal dipendente.
Il giudici di merito ha revocato il decreto ingiuntivo ed ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno nei confronti dell’azienda. La decisione si fonda sull’accertamento della provenienza della volontà risolutiva del rapporto di lavoro. Per il giudice – nel corso del giudizio – si è dimostrato che l’iniziativa di cessare il rapporto di lavoro proveniva esclusivamente dal dipendente che, in seguito al rifiuto da parte dell’azienda, si è deliberatamente assentato dal posto di lavoro, con il solo intento di farsi licenziare per poter beneficiare della Naspi.