Il Decreto legislativo 81/2015 – in vigore dal 25.06.2015 stabilisce la nuova “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni”.
Il Decreto statuisce che la forma comune del rapporto di lavoro è da ravvisarsi nel contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il prosieguo del testo fornisce una regolamentazione organica del lavoro ad orario ridotto e del c.d. “lavoro flessibile”, ossia:
- Lavoro intermittente,
- Lavoro a tempo determinato,
- Somministrazione di lavoro,
- Apprendistato,
- Lavoro accessorio.
Le “Disposizioni finali” contengono norme rigurdanti i seguenti contratti di lavoro:
Contratto a progetto
Le disposizioni relative al contratto di lavoro a progetto sono abrogate e restano valide esclusivamente con riferimento ai contratti già in essere alla data di entrata in vigore del decreto.
Contratto di associazione in partecipazione con apporto di lavoro
Quando l’associato è una persona fisica l’apporto non può consistere, nemmeno in parte, in una prestazione di lavoro.
I contratti in atto alla data di entrata in vigore del Decreto in cui l’apporto dell’associato persona fisica consiste, in tutto o in parte, in una prestazione di lavoro, restano validi fino alla loro cessazione.
Stabilizzazione dei Co.co.co anche a progetto e di persone titolari di partita IVA
L’assunzione a tempo indeterminato – alle specifiche condizioni stabilite dal Decreto – comporta l’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente all’assunzione.
Per ulteriori informazioni si invitano i clienti a contattare lo Studio.
Leggi il Decreto Legislativo 81/2015.