Repêchage nel Gmo: i Giudici di Cassazione ampliano la portata

In fase di valutazione della possibile ricollocazione del dipendente prima che questi venga licenziato per giustificato motivo oggettivo, il datore di lavoro è tenuto a prendere in considerazione anche le posizioni che si renderanno disponibili in un arco temporale “prossimo” rispetto alla data del recesso; questo il principio contenuto nella Sentenza n. 12132/2023 della Corte di Cassazione.

L’interpretazione estensiva dei Giudici di legittimità evidenzia che la valutazione non debba più essere cristallizzata al momento del licenziamento; il processo valutativo deve riguardare anche tutte le posizioni la cui disponibilità risulta prossima, come accaduto nel caso in esame, dove due dipendenti – che svolgevano mansioni fungibili rispetto a quelle del lavoratore licenziato – avevano già presentato le dimissioni e prestavano la propria prestazione durante il periodo di preavviso.