Con nota del 19 Marzo il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ha chiarito alcuni punti sulla tenuta del registro per gli autotrasportatori. Lo stesso deve essere tenuto da coloro che effettuano trasporto di merci su strada, con veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate, e di passeggeri, con veicoli idonei a trasportare più di 9 persone compreso il conducente. E’, inoltre, possibile utiliazzare solo il libro presenze vidimato dall’Istituto assicuratore ed anche dalla Direzione provinciale del Lavoro. Le ore ordinarie e straordinarie vanno tenute separate e debbono essere conservate le registrazioni dei cronotachigrafi analogici e digitali.