Rapporti a termine e in somministrazione – La nuova Circolare Ministeriale

Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha pubblicato – in data 31 ottobre 2018 – la Circolare n. 17. Il documento si pone l’obiettivo di fornire i primi chiarimenti in materia di rapporti a tempo determinato ed in somministrazione, per favorire un’applicazione omogenea della nuova normativa.

Di seguito, riportiamo alcuni passaggi forniti dal Ministero sulla nuova normativa.

Contratto a tempo determinato

Contratto con causale

Per valutare se ci si trovi di fronte all’obbligo di indicare la motivazione di un contratto a tempo determinato è necessario prendere in considerazione la durata di tutti i rapporti di lavoro a termine intercorsi tra il datore di lavoro e uno stesso lavoratore, includendo nel computo sia i rapporti già conclusi, sia quello in essere di cui si sta valutando un’eventuale proroga.

la causale non andrà prevista per il primo contratto e per le proroghe dello stesso nel tetto massimo dei 12 mesi.

La motivazione andrà, invece, indicata nei seguenti casi:

  • Se la sommatoria dei rapporti sopracitati supera il limite di 12 mesi;
  • Se il limite di 12 mesi viene superato per effetto della proroga che si intende effettuare.

Ricordiamo, inoltre, che la motivazione è sempre necessaria in caso di unico rapporto a tempo determinato che superi già dalla stipula il limite di 12 mesi.

In caso di rinnovo – intendendo per tale la stipula di un nuovo contratto decorso il periodo di stop&go – la causale andrà sempre prevista, quale che sia la durata del rapporto precedente.

La contrattazione collettiva

La nuova normativa, così come la precedente, prevede la possibilità per i Contratti collettivi (nazionali, territoriali o aziendali stipulati dalla associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul territorio nazionale) di derogare al limite massimo di durata del contratto a termine, prevedendo una durata diversa, anche superiore a 24 mesi.

I Contratti collettivi stipulati prima del 14 luglio 2018 che prevedono una durata massima pari o superiore a 36 mesi, continuano ad essere validi fino alla loro naturale scadenza.

Nessuna possibilità di deroga è stata attribuita con riferimento alle motivazioni del contratto.

Contributo addizionale

Il contributo addizionale (1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali) che veniva pagato dai datori di lavoro per i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato è aumentato dello 0,5% per ogni rinnovo del contratto, sia questo un contratto a termine diretto che in caso di somministrazione.

Pertanto, al primo rinnovo, la percentuale dell’1,4 dovrà essere aumentata dello 0,5%. Per eventuali successivi rinnovi si dovrà prendere il valore complessivo ottenuto nel rapporto a termine precedente e procedere con una nuova maggiorazione dello 0,5%.

Somministrazione di lavoro

Campo di applicazione della nuova normativa

La nuova normativa in materia di rapporti a termine si applica anche ai contratti di somministrazione a tempo determinato. E’ importante sottolineare che non sono, invece, previste limitazioni ai contratti in somministrazione stipulati a tempo indeterminato che, pertanto, possono essere inviati in missione – anche a termine – presso gli utilizzatori senza sottostare all’obbligo della causale e dei limiti di durata. La sola prescrizione si ha con riguardo al limite percentuale massimo di lavoratori in somministrazione.

Limite quantitativo

Anche per il lavoro in somministrazione è derogata alla contrattazione collettiva la possibilità di prevedere limiti massimi diversi, in funzione delle specificità dei singoli settori produttivi. I Contratti collettivi in vigore restano validi fino alla loro naturale scadenza, sia per quanto riguarda il limite all’utilizzo del contratto a termine che di quello in somministrazione.