Quando l’assenza dal lavoro non è giustificata da un valido motivo, la condotta del lavoratore integra una grave violazione dei doveri inerenti il rapporto di lavoro, con risvolti non modificabili che riverberano sul vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Nel caso specifico, la lavoratrice – al rientro da un periodo di ferie trascorso all’estero – non si presenta al lavoro per osservare la quarantena fiduciaria. Il datore di lavoro licenzia la dipendente contestando la scelta di recarsi in un paese straniero per trascorrere le ferie, consapevole delle restrizioni in atto e dell’obbligo di quarantena che sarebbe scaturito al suo ritorno in Italia.
Il Tribunale di Trento giudica come valido il licenziamento intimato dal datore di lavoro, poiché la dipendente ha operato la sua scelta consapevole dei risvolti che questa avrebbe comportato e, così facendo, ha reso la sua assenza non giustificabile. Inoltre, secondo i Giudici, il licenziamento non può essere classificato come limitativo del diritto della lavoratrice di fruire liberamente del periodo di ferie previsto per legge, dato che le esigenze di sanità pubblica hanno imposto a tutta la popolazione sacrifici ben più gravi, quali la limitazione temporanea della libertà di movimento personale e del godimento di alcuni diritti civili. Il licenziamento per giusta causa è giustificato sia dalla prolungata assenza della lavoratrice, ma anche dal comportamento negligente della lavoratrice che ha messo i propri interessi personali davanti a quelli aziendali.