E’ possibile procedere alla proroga o al rinnovo dei contratti a tempo determinato anche nel caso in cui le azienda stiano utilizzando i trattamenti di integrazione salariale. L’Inl ha chiarito il dubbio con la pubblicazione della nota 762/2021.
Il documento, riprendendo la formulazione dell’articolo 19 bis del DL n. 18/2020 secondo cui: “Considerata l’emergenza epidemiologica da COVID–19, ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali di cui agli articoli da 19 a 22 del presente decreto, nei termini ivi indicati, è consentita la possibilità, in deroga alle previsioni di cui agli articoli 20, comma 1, lettera c), 21, comma 2, e 32, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, di procedere, nel medesimo periodo, al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato, anche a scopo di somministrazione”, evidenzia che tale norma è da ritenersi a tutt’oggi in vigore come norma interpretativa delle disposizioni che disciplinano l’erogazione degli ammortizzatori sociali in fase emergenziale e richiamate dalle successive norme che ne hanno prorogato la fruizione.
Nello specifico, la dicitura “nei termini ivi indicati” contenuta nell’articolo sopra citato, va inteso in modo dinamico e, pertanto, ricondotto al complesso normativo che regola gli ammortizzatori sociali attualmente in vigore.
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