Proroga stato di emergenza: cosa accade a green pass, smart working e congedi

Il Consiglio  dei Ministri ha approvato un decreto che proroga lo stato di emergenza fino al 31 marzo 2022.

Vediamo, di seguito, cosa accade all’obbligo di green pass, allo smart working e ai congedi.

Green pass

L’obbligo di possedere regolare certificazione in corso di validità per accedere ai luoghi di lavoro è prorogata  di pari passo con lo stato emergenziale. Il green pass necessario sarà quello c.d. base.
Ricordiamo che il Green Pass viene rilasciato nei seguenti casi:
1. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo:
    – sono valide le vaccinazioni riconosciute come equivalenti con circolare del Ministero della Salute;
    – validità di 9 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica). La validità è stata ridotta da 12 a 9
       mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di quanto previsto dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021;
    – cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
2. Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino:
    – fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
    – cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
3. Avvenuta guarigione da Covid-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto:
     – validità di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione;
     – cessa di avere validità qualora l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
4. Avvenuta guarigione dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del prescritto ciclo:
     – validità di 9 mesi a decorrere dall’avvenuta guarigione. La validità è stata ridotta da 12 a 9 mesi dal 15 dicembre 2021, in virtù di
        quanto previsto dal D.L. n. 172 del 26 novembre 2021.
5. Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare):
     – validità di 48 ore dall’esecuzione del test antigenico rapido, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2;
     – validità di 72 ore dall’esecuzione del test molecolare, qualora con esito negativo al virus SARS-CoV-2.
Smart working

Prorogato anche lo smart working semplificato, ovvero la possibilità di avviare o proseguire il lavoro agile senza necessità di stipulare un accordo individuale e con la comunicazione al Ministero del Lavoro tramite procedura semplificata.

Tale procedura semplificata prevede che:

  • Non è necessario sottoscrivere un accordo individuale di smart working come richiesto dalla normativa di riferimento. E’ sufficiente che il datore di lavoro del settore privato comunichi i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile al Ministero del lavoro, in modalità telematica, con una procedura massiva;
  • Gli obblighi di informativa al lavoratore ed al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell’INAIL.

Viene prorogato anche il diritto al lavoro agile per i lavoratori fragili, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento o lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale. Un decreto del Ministro della salute individuerà le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali, fino al 31 marzo 2022, la prestazione lavorativa dovrà essere svolta da remoto.

Congedo parentale straordinario

Proroga fino al 31 marzo 2022 anche per il congedo parentale straordinario per le seguenti categorie di lavoratori:
a) lavoratori dipendenti con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
    – sospensione dell’attività didattica o educativa (asilo nido e scuola dell’infanzia) in presenza del figlio, disposta con provvedimento
       adottato a livello nazionale, locale o dalle singole strutture scolastiche, contenente la durata della sospensione;
    – infezione da SARS-CoV-2 del figlio, risultante da certificazione/attestazione del medico di base o del pediatra di libera scelta, oppure da
       provvedimento/comunicazione della ASL territorialmente competente (la documentazione deve indicare il nominativo del figlio e la
      durata della prescrizione);
   – quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
      di contatto ovunque avvenuto.
b) lavoratori dipendenti con figli disabili, in caso di:
     – infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
     – quarantena del figlio, ovunque avvenuto;
     – sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza;
    – chiusura del centro diurno a carattere assistenziale frequentato dal figlio, disposta con provvedimento adottato a livello nazionale, locale      o dalla singola struttura.
c) lavoratori dipendenti con figli minori di età compresa fra 14 e 16 anni (16 anni e 364 giorni), in caso di:
    – sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
    – infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
    – quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
      di contatto, ovunque avvenuto.
d) lavoratori autonomi con figli minori di 14 anni (13 anni e 364 giorni), in caso di:
     – sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio;
     – infezione da SARS-CoV-2 del figlio;
     – quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito
        di contatto, ovunque avvenuto.