Procedura telematica ANF-DIP, nuovi chiarimenti dall’Inps

Con il messaggio n. 3142/2019 l’Inps pubblica nuove precisazioni per la corretta gestione delle domande inoltrate; di seguito riportiamo i tratti più importanti.

Relativamente allo stato dell’istruttoria, la procedura è suddivisa nelle seguenti fasi:

  • Da frazionare – Domande in attesa del calcolo automatico della procedura;
  • Frazionate – Domande calcolate con esito positivo;
  • Accolte – Domande frazionate con esito positivo per cui l’azienda o il suo intermediario abilitato hanno visionato l’importo spettante;
  • Respinte/Lettere da inviare – domande frazionate e calcolate con esito negativo, cui segue comunicazione dell’Istituto al richiedente;
  • Respinte/Lettere inviate – domanda che passano in automatico per l’invio della comunicazione al richiedente.

L’Inps ricorda che è a cura del lavoratore/titolare del diritto dare comunicazione al datore di lavoro dell’avvenuta presentazione della domanda.

Per quanto riguarda le autorizzazioni, si ricorda che in tutti i casi di scadenza delle stesse all’interno del periodo di validità degli ANF, l’importo spettante è calcolato solo fino alla data di scadenza dell’autorizzazione. Successivamente alla presentazione delle nuova domanda di autorizzazione, dovrà essere presentata una nuova domanda Anf-Dip per il periodo residuo.

Il messaggio Inps contiene, inoltre, un focus sui controlli che saranno effettuati sulla veridicità delle dichiarazioni.