L’Agenzia delle Entrate riconosce, relativamente ai premi di risultato, l’accesso a tutti i benefici fiscali normativamente previsti dalla legge Stabilità 2016, anche in presenza di integrazione di accordi di secondo livello o di accordi territoriali già sottoscritti in anni precedenti.
L’interpretazione dell’Agenzia – vista l’assenza di uno specifico intervento normativo a riguardo – consente la possibilità di adattare i piani di incentivazione al verificarsi di situazioni peculiari che li rendono – parzialmente o integralmente – di difficile realizzazione, come quelli inerenti l’anno 2020, sensibilmente influenzati dall’emergenza epidemiologica.
Per procedere in tal senso e necessario introdurre ulteriori e alternativi obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza o innovazione, che dovranno essere confrontati con i risultati conseguiti in un periodo congruo, stabilito dalle parti contrattuali.
Sulla base della normativa vigente, per accedere alla tassazione agevolata le parti hanno la facoltà di stabilire che sia sufficiente il riscontro dell’incremento anche di uno solo tra gli obiettivi stabiliti contrattualmente, oppure solo di alcuni di essi. Con la risposta dall’Agenzia delle Entrate viene chiarito che questo è applicabile anche con riferimento ai parametri eventualmente fissati dagli accordi integrativi.
Per non svuotare di significato la portata della norma agevolativa, viene richiesto – in aggiunta – che la condizione d’incertezza circa il raggiungimento dell’obiettivo incrementale sussista al momento della sottoscrizione del contratto aziendale/territoriale e anche l’ulteriore integrazione.
Se le parti – tramite l’accordo integrativo – individuano ulteriori e alternativi obiettivi incrementali, il cui raggiungimento risulti incerto al momento della loro individuazione, sarà possibile applicare il regime agevolativo sotto la responsabilità del sostituto d’imposta, che dovrà valutare la sussistenza dei presupposti per l’applicazione della tassazione agevolata (imposta sostitutiva del 10%) e/o della conversione, anche parziale, del premio di risultato in welfare aziendale.
Il sostituto, al momento della valutazione di cui sopra, dovrà anche considerare che l’andamento dei parametri contrattualmente adottati può essere suscettibile di variabilità, in particolare se si fa riferimento a situazioni particolari – come l’emergenza sanitaria attuale – da cui potrebbe discendere la necessità di riparametrare tali obiettivi.