Alcune precisazioni di carattere pratico sulle novità introdotte dal D.L. 112/08 convertito con L. 133/08.
Per prima cosa, per gestire correttamente il Libro Unico del Lavoro, si dovranno inserire sullo stesso (e quindi in via transitoria sul libro paga fino al 31.12.08) le assenze dal lavoro che hanno riflessi su istituti legali o prestazioni previdenziali (quindi malattie, infortuni, ecc) per quanto riguarda collaboratori e associati in partecipazioni con apporto di lavoro o misto. Al fine di adempiere nel corretto modo si invita quindi le aziende a richiedere un certificato del medico curante in caso di malattia (per gli infortuni vigono gli stessi obblighi dei lavoratori dipendenti) da far pervenire allo studio e di compilare sul registro presenze i giorni di presenza e di assenza.
Per quanto riguarda i lavoratori somministrati, che a partire dal 18.08.2008 devono essere inseriti sul libro unico del lavoro, l’azienda dovrà con l’anno nuovo far compilare agli stessi l’autorizzazione alla gestione dei loro dati personali da parte dello studio. Questo obbligo, anche se non palesato da nessuna norma, nasce comunque al fine di gestire nel modo corretto la privacy all’interno dello studio, come previsto dal D.Lgs. 196/2003.
La nuova normativa prevede inoltre che sul L.U.L. (libro unico del lavoro) vengano inserite tutte le dazioni in denaro o natura corrisposte al lavoratore, andando quindi a comprendere anche le somme erogate a titolo di rimborso spese. Si sottolinea quindi l’importanza per le aziende di non utilizzare più prassi ormai vietate come l’erogazione dei rimborsi con ricevuta a quietanza ma che gli stessi transitino dal L.U.L. e in via transitoria sul libro paga. Le stesse dovranno quindi dare notizia allo studio utilizzando modelli di rimborso spese al fine di una corretta elaborazione.