La nota n. 1074 del 24 maggio 2022 emanata dalla Direzione centrale coordinamento giuridico, dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), fornisce precisazioni riguardanti la possibilità per gli studenti extracomunitari di svolgere attività lavorativa.
L’art. 14, comma 4, D.P.R. n. 394/1999, prevede che “il permesso di soggiorno per motivi di studio o formazione consente, per il periodo di validità dello stesso, l’esercizio di attività lavorative subordinate per un tempo non superiore a 20 ore settimanali, anche cumulabili per cinquantadue settimane, fermo restando il limite annuale di 1.040 ore”.
La nota è stata emanata a seguito della richiesta di chiarire se, in base al disposto normativo, sia possibile per lo allo studente straniero modulare lo svolgimento dell’attività lavorativa in modo tale da superare il limite delle 20 ore settimanali per un limitato periodo di tempo (periodo estivo, pause didattiche, …), sempre rispettando il limite annuale di 1.040 ore.
La nota dell’Inl – richiamando la disciplina di riferimento – ricorda che la ratio della limitazione oraria risiede nella facoltà di consentire allo studente straniero di potersi mantenere agli studi, fermo restando che l’attività didattica/formativa (ragione dell’ingresso e permanenza nel territorio italiano) si pone in termini di assoluta prevalenza rispetto a quella lavorativa.
Ne consegue che il titolare di permesso di soggiorno per motivi di studio possa svolgere un’attività lavorativa part-time con limiti temporali ben definiti senza che siano quindi conformi alla normativa in questione contratti che prevedano, pur restando al di sotto del limite annuale delle 1.040 ore, un’articolazione oraria settimanale superiore alle 20 ore.
Il titolare del permesso per motivi di studio che voglia lavorare per un numero di ore superiore ai limiti anzidetti, è tenuto a richiedere, prima della sua scadenza, la conversione dello stesso in permesso per motivi di lavoro.