Permessi per riduzione orario di lavoro: chiarimenti sul pagamento dei permessi non goduti

In relazione alla risposta all’interpello 16/2011 circa il mancato godimento dei permessi per riduzione orario di lavoro e relativo pagamento, il Ministero del Lavoro ha ritenuto opportuno, a seguito delle numerose richieste, rendere noti alcuni chiarimenti.

Poichè i c.d. R.O.L. sono da considerarsi un istituto di natura contrattuale, la loro regolamentazione è rimandata all’autonomia negoziale delle parti. Ne consegue che, al fine di agevolare forme flessibili di godimento degli stessi, un termine più ampio per per la fruizione dei R.O.L. ed il relativo termine cui si collega la scadenza della relativa obbligazione contributiva  possa essere determinato sia dalla contrattazione collettiva aziendale che dalle parti individuali del rapporto.

Per quanto riguarda il Libro Unico del Lavoro, il datore di lavoro dovrà annotarvi l’avvenuta fruizione dei permessi o della corrisposta indennità sostitutiva esclusivamente nel mese concordato dalla contrattazione tra le parti.