Con il Messaggio n. 3114/2018 l’Inps fornisce alcuni chiarimenti pratici in merito all’utilizzo dei permessi ex Legge 104/92 e al congedo straordinario ex D.Lgs. 151/01.
Permessi Legge 104 in caso di turni di lavoro articolati a cavallo di due giorni solari e/o durante giornate festive
Partendo dal presupposto che la norma in questione prevede che i permessi siano retribuiti a giornata, l’Istituto precisa che:
- Il beneficio può essere fruito anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica;
- In corrispondenza di un turno di lavoro notturno che si svolga a cavallo di due giorni, essendo la prestazione riferita ad un unico turno di lavoro, il beneficio fruito in tale situazione va considerato pari ad un solo giorno di permesso;
- L’eventuale riproporzionamenti orario deve essere operato solo in caso di fruizione ad ore del beneficio, secondo la seguente formula: “Orario di lavoro medio settimanale/numero di giorni (o turni) lavorati settimanali * 3 = ore mensili fruibili”.
Riproporzionamento giornaliero dei permessi L. 104/92 nel rapporto di lavoro part-time
L’Istituto fornisce la formula per il calcolo del riproporzionamento dei 3 giorni di permesso da utilizzare in caso di rapporto di lavoro:
- Part-time verticale;
- Part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese.
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno)* 3
Il risultato ottenuto deve essere arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia rispettivamente fino a 0,50 o superiore.
In caso di part-time orizzontale la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata della prestazione lavorativa è insita nella dinamica del rapporto di lavoro stesso.
Frazionabilità in ore dei permessi ex articolo 33, c. 3 e 6 L.104/92 nei rapporti di lavoro part-time
Il riproporzionamento deve essere eseguito nei soli casi di utilizzo del beneficio ad ore nel rapporto di lavoro part-time, utilizzando la seguente formula:
(orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time/numero medio di giorni lavorativi previsto per il tempo pieno)* 3
Cumulo tra le varie forme di permesso
In relazione alla cumulabilità – purché in giornate diverse – dei seguenti permessi:
- Congedo straordinario per l’assistenza di figli portatori di handicap grave;
- 3 giorni mensili di permesso per l’assistenza di soggetto portatore di handicap grave;
- Prolungamento del congedo parentale o, in alternative, ore di riposo giornaliere;
l’Istituto precisa che
- I periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’art. 33 della Legge 104/92 senza soluzione di continuità.
- La fruizione dei 3 giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative a quest’ultimo deve essere intesa come alternativa e non cumulabile nell’arco del mese.