Una recente sentenza della Corte di Cassazione si aggiunge al filone interpretativo – non prevalente – secondo cui i permessi ex L. 104/92, per l’accudimento dei disabili, possono essere utilizzati anche per lo svolgimento di attività di carattere ordinario anche se non strettamente correlate a quella assistenziale.
Questa interpretazione si pone in controtendenza con l’orientamento giurisprudenziale ad oggi prevalente che – anche con il fine di reprimere i molteplici casi di abuso nell’utilizzo dei permessi – ritiene che i permessi richiesti possano essere utilizzati unicamente per lo svolgimento della sola attività di assistenza intesa in senso stretto e non anche per attività ad essa connesse e che potrebbero, di per sé, essere svolte in qualunque altro momento della giornata, senza necessitare la richiesta di congedo.
Certo è che ogni situazione deve essere valutata prudenzialmente e con riferimento alla singola fattispecie ed all’unicità del caso.