In una recente sentenza, la Corte di Cassazione afferma che il datore di lavoro non è obbligato a rendere noto al dipendente l’approssimarsi della scadenza del periodo di comporto.
Nel caso specifico, un lavoratore ha presentato ricorso contro il licenziamento intimatogli per superamento del periodo di comporto, sostenendo che il datore di lavoro non avesse provveduto ad informarlo della imminente scadenza del periodo di comporto facendogli, pertanto, perdere la possibilità – prevista dal contratto collettivo – di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita una volta superato il limite del comporto.
Secondo i Giudici, oltre a non ravvisarsi una norma che delinei un obbligo del datore di lavoro ad informare il proprio dipendente, tale comportamento metterebbe il lavoratore nelle condizioni di poter attuare un comportamento elusivo dell’accertamento della sua inidoneità ad adempiere l’obbligazione.
Con tale pronuncia, i Giudici colgono l’occasione per ribadire alcuni concetti riguardanti il licenziamento per superamento del periodo di comporto:
- In primis, ai fini del calcolo del periodo di comporto devono essere incluse le domeniche e le giornate festive, anche quando queste non siano coperte dal certificato medico. Fanno eccezione i casi in cui venga fornita idonea prova di interruzione dell’evento morboso;
- Nella comunicazione di licenziamento non è necessario indicare i singoli periodi di assenza, ma è sufficiente indicarne la durata complessiva.