Patto di non concorrenza parametrato alla durata del rapporto di lavoro

L’ ordinanza n. 5540 della Corte di Cassazione si occupa di valutare la legittimità della pronuncia della Corte di Appello di Milano: nel caso di specie viene dichiarato nullo per indeterminatezza un patto di non concorrenza, stipulato nel contesto di un rapporto di lavoro, che nella fattispecie di cessazione anticipata avrebbe riproporzionato il corrispettivo intero dovuto alla lavoratrice sulla base di quanto effettivamente maturato.

La motivazione a sostegno, per la Corte di Appello di Milano, si trova nella mancata predeterminazione, capace di rendere il corrispettivo incongruo.

La Cassazione, nella ordinanza sopracitata sottolinea che, pur essendo nel contesto di un rapporto di lavoro, il patto di non concorrenza configura un contratto autonomo che deve seguire i requisiti di determinatezza o determinabilità imposti di cui all’art. 1346 del Codice civile.

Il patto di non concorrenza è regolato dall’art. 2125 del Codice civile che lo dichiara nullo nei seguenti casi: “se non risulta da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, di tempo e di luogo”.

L’articolo in oggetto condanna quindi i casi in cui il corrispettivo non è contemplato, è iniquo o sproporzionato.

In conclusione quindi, possiamo affermare che, nel caso in cui il compenso del patto di non concorrenza sia stabilito in maniera variabile in relazione alla durata del rapporto di lavoro, non vuol dire che non sia determinabile o tantomeno nullo a priori.

Le ipotesi di nullità vengono riservate a quei casi specifici in cui, dopo un’attenta valutazione, l’ammontare riproporzionato alla minor durata del rapporto di lavoro risulta manifestamente iniquo e sproporzionato rispetto al sacrificio imposto al lavoratore.