Patente a punti per l’accesso i cantieri: uno sguardo alle novità, in attesa dell’entrata in vigore

Il 1° ottobre 2024 dovrebbe entrare in vigore la “patente a punti”, necessaria a imprese e lavoratori autonomi per operare nei cantieri edili mobili e temporanei.

In attesa della pubblicazione definitiva, il Consiglio di Stato ha promosso lo schema di decreto sulle modalità operative della patente a crediti nei cantieri, chiedendo però che le Autorità di controllo abbiano maggiore autonomia sui provvedimenti di sospensione.

Vediamo di seguito le principali caratteristiche.

Requisiti

La patente sarà rilasciata in formato digitale dall’Ispettorato del lavoro in presenza dei seguenti requisiti che possono anche essere autocertificati:

  • iscrizione alla CCIAA;
  • adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi;
  • possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
  • possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, del D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  • avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

In caso di dichiarazione non veritiera, la patente sarà revocata per un anno.

Esclusioni

La patente non sarà necessaria per coloro che effettuano mere forniture o prestazioni di natura intellettuale e non sarà richiesta alle imprese in possesso dell’attestato di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III.

Inoltre, per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea è sufficiente il possesso di un documento equivalente rilasciato dalla competente autorità del Paese d’origine e, nel caso di Stato non appartenente all’Unione europea, riconosciuto secondo la legge italiana.

Il sistema di decurtazione dei punti

Il punteggio iniziale è pari a 30 punti; sono previste decurtazioni dei crediti previste in caso di infortuni gravi a danno dei lavoratori.

Nello specifico, per infortunio del lavoratore che comporti un’inabilità temporanea assoluta con l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni (40 giorni nel testo attualmente in vigore), i punti sono ridotti da 10 a 5. Se l’infortunio comporta inabilità permanente al lavoro parziale i punti sono ridotti a 8, mentre restano 15 per l’inabilità permanente al lavoro assoluta (nel testo attualmente in vigore queste due fattispecie sono considerate insieme ed è prevista una decurtazione di 15 punti).

L’emendamento abolisce la possibilità di reintegrare i crediti decurtati a seguito della frequenza di appositi corsi di formazione.

I criteri per le modalità di recupero dei crediti decurtati saranno demandati ad un successivo decreto del ministero del lavoro, sentito l’Ispettorato nazionale del lavoro.

Infine, si evidenzia che la patente con punteggio inferiore a 15 crediti non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri, ma viene precisato che è consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso di esecuzione, quando i lavori eseguiti sono superiori al 30% del valore del contratto.

Sanzioni amministrative

Le sanzioni amministrative variano qualora si operi senza patente o con meno di 15 crediti.

In particolare, l’emendamento stabilisce che, in mancanza della patente o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea o si operi con una patente con un punteggio inferiore a 15 crediti, si applica una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori e, comunque, non inferiore a 6.000 euro.

Insieme alla sanzione pecuniaria, potrà essere disposta l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici di cui al D.Lgs. n. 36/2023 per un periodo di 6 mesi.

Obblighi per il committente o del responsabile dei lavori

Viene introdotto l’obbligo per il committente o il responsabile dei lavori di verificare il possesso della patente a punti o del documento equivalente per le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in uno Stato membro dell’Unione europea diverso dall’Italia o in uno Stato non appartenente all’Unione europea da parte delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto.

Se l’impresa non è tenuta al possesso della patente ai sensi dell’art. 27, comma 8, D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori dovrà accertarsi del possesso dell’attestato di qualificazione SOA.

Questi dovranno, inoltre, trasmettere all’amministrazione concedente una dichiarazione attestante l’avvenuta verifica del possesso di tale documentazione.

In caso di violazione della verifica del possesso della patente a crediti dell’impresa o del lavoratore autonomo o in caso di mancata trasmissione della dichiarazione di avvenuta verifica all’amministrazione concedente, è prevista, per il committente o il responsabile dei lavori la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro (art. 157, D.Lgs. n. 81/2008).