Parità di genere e sgravio contributivo

Il decreto ministeriale pubblicato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali il 20 ottobre 2022 individua i criteri di spettanza dell’esonero contributivo per le aziende private che abbiano conseguito la parità di genere nonché ulteriori interventi per la promozione della parità salariale di genere e della partecipazione delle donne al mercato del lavoro.
Lo sgravio introdotto dalla legge di Bilancio 2022 si applica sul versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in misura dell’1%.
Le domande possono essere trasmesse all’INPS tramite apposita procedura telematica e devono contenere le seguenti informazioni, riferite al periodo di validità della relativa certificazione di parità:
  • dati identificativi dell’azienda;
  • retribuzione media mensile stimata;
  • aliquota datoriale media stimata
  • forza aziendale media stimata;
  • dichiarazione sostitutiva di essere in possesso della certificazione di parità di genere e dell’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi;
  • periodo di validità della certificazione di parità di genere.
Il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri comunica periodicamente all’Inps i dati identificativi delle aziende del settore privato che siano in possesso della certificazione di parità di genere, con il fine di consentire l’adeguata verifica del possesso dei requisiti legittimanti la fruizione dell’esonero.
La fruizione dell’esonero contributivo di cui al presente decreto è subordinata al rispetto dei principi generali per la fruizione degli sgravi e all’assenza di provvedimenti di sospensione dei benefici contributivi adottati dall’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’Inps autorizza i datori di lavoro alla fruizione dell’esonero nella misura dell’1% dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, fermo restando il limite massimo di 50.000 euro annui.
Il beneficio, parametrato su base mensile, è fruito dai datori di lavoro in riduzione dei contributi previdenziali a loro carico e in relazione alle mensilità di validità della certificazione della parità di genere.