Pagamento della retribuzione: cosa cambia dal 1° luglio 2018

A partire dal 1° luglio 2018 il pagamento della retribuzione e degli eventuali anticipi potranno essere effettuati esclusivamente tramite i seguenti canali:

  • Bonifico su conto identificato da codice Iban indicato dal lavoratore;
  • Strumenti di pagamento elettronico;
  • Contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
  • Emissione di assegno (bancario o circolare) consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato.

La nuova normativa è applicabile ai datori di lavoro privati con riferimento ai seguenti rapporti di lavoro:

  • Rapporti di lavoro subordinato di cui all’articolo 2094 del Codice civile;
  • Rapporti di lavoro originati da rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;
  • Contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.

In ogni caso il Comma 911 della Legge di Bilancio 2018 vieta esplicitamente l’utilizzo del contante a favore di mezzi tracciabili di pagamento, a prescindere dalla tipologia di rapporto e dall’importo della retribuzione.

Al datore di lavoro o committente che violi gli obblighi introdotti è applicabile una sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.