Nel 2021 l’Inl ha pubblicato due note (la numero 473 e la numero 606) riguardanti il pagamento delle retribuzione con modalità c.d. tracciabili.
Nello specifico:
La Nota 476/2021 afferma che la sanzione viene applicata anche quando il lavoratore dichiara di aver percepito la retribuzione, ma non è possibile provare la tracciabilità della stessa;
La Nota 606/2021 stabilisce che – con riferimento alla sanzione – non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico.
La normativa in esame prevede che – dal 1° luglio 2018 – i datori di lavoro/committenti siano tenuti a corrispondere le retribuzioni e i loro eventuali anticipi esclusivamente tramite banche, poste o con metodi di pagamento elettronico.
I rapporti di lavoro interessati sono:
- lavoro subordinato,
- collaborazione coordinata e continuativa,
- contratti instaurati dalle cooperative con i propri soci.
Pertanto, sono esclusi i rapporti di lavoro domestico e quelli della PA .
Ne consegue che non costituisce prova dell’avvenuto pagamento la firma del lavoratore sulla busta paga.
La sanzione amministrativa pecuniaria ha un importo che varia da 1.00 a 5.000 euro.
Negli anni, l’Inl si è pronunciato più volte in materia, per chiarire la fattispecie. Riportiamo di seguito gli aspetti principali.
Nota 4538/2021:
- sono esclusi dall’obbligo i pagamenti verso i borsisti, i tirocinanti e i prestatori d’opera occasionali;
- la sanzione non è diffidabile e vige il criterio di riproporzionamento (importo più favorevole al datore di lavoro tra il doppio del minimo e il terzo del massimo);
- la verifica degli ispettori non si deve limitare all’esecuzione del pagamento, ma anche a fatto che lo stesso sia andato a buon fine.
Nota 5828/2018:
- l’importo della sanzione deve essere moltiplicato per tutti i mesi in cui si è verificato l’illecito, a prescindere dal numero dei lavoratori interessati;
- è possibile pagare il lavoratore su una carta di credito prepagata – non collegata ad un iban – se è possibile provare che il pagamento sia avvenuto in favore del lavoratore.
Nota 6201/2018:
- non devono essere effettuati con metodi tracciabili i pagamenti riguardanti anticipi di cassa sostenuti dal lavoratore nell’interesse dell’azienda (rimborso pese viaggio, vitto, alloggio, …);
- è possibile effettuare il pagamento nei confronti di un soggetto diverso dal lavoratore.
Nota 9294/2018:
la sanzione per lavoro nero si cumula con quella per mancato pagamento tracciabile. in questo caso, la sanzione viene applicata per tutte le volta in cui il lavoratore in nero viene pagato (se la periodicità è diversa da quella mensile).