Il congedo per maternità può essere utilizzato:
1. nella forma tradizionale che prevede due mesi di astensione prima del parto e tre mesi di astensione dopo il parto;
2. utilizzando la flessibilità che consente di astenersi dal lavoro un mese prima del parto e quattro mesi dopo il parto;
3. scegliendo l’opzione – in vigore dal primo gennaio 2019 – che consente di godere dell’intera astensione dopo il parto.
E’ su quest’ultima possibilità che si concentra la Circolare Inps n. 148/2019, fornendo importanti chiarimenti operativi.
Documentazione necessaria
Per poter utilizzare la nuova opzione è necessario essere in possesso di una specifica ed esplicita attestazione che certifichi che il proseguimento dell’attività lavorativa fino al parto non arreca pregiudizio né alla gestante né al nascituro. La certificazione deve essere rilasciata:
– dal medico specialistico Ssn o con esso convenzionato;
– dal medico del lavoro competente se nominato.
Tale documentazione deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza, anche se viene presentata all’Istituto successivamente.
Se il parto dovesse avvenire prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza, l’opzione di godere dell’intero congedo prima del parto viene considerata come “non effettuata”, ma i giorni di congedo non goduti prima del parto si aggiungono integralmente al congedo di maternità post-partum, anche se la somma totale dovesse superare i cinque mesi.
Se la lavoratrice ha già scelto la flessibilità di fruire del congedo un mese prime del parto e quattro mesi dopo, può – nel corso dell’ottavo mese – scegliere di prolungare l’attività lavorativa fino alla data del parto e utilizzare l’intero congedo dopo il parto. La lavoratrice deve comunque produrre la documentazione sanitaria precedentemente citata, ma – in questo specifico caso – i documenti posso essere rilasciati al più tardi nel corso dell’ottavo mese.
Astensione anticipata
L’opzione di godere dell’intero congedo di maternità dopo il parto può essere compatibile con l’astensione anticipata nel caso in cui, prima del parto, cessino le complicanze della gravidanza o le precedenti forme morbose che potevano aggravare lo stato di gravidanza.
Mentre non è compatibile con l’astensione anticipata quando questa è determinata dalle condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli – e la lavoratrice non può essere adibita ad altre mansioni – perché non si verifica ripresa del lavoro prima del parto.
Malattia
L’evento morboso insorto prima del parto interrompe automaticamente l’opzione e da’ inizio alla decorrenza del periodo di congedo per maternità. I giorni di astensione obbligatoria non goduti prima del parto, si aggiungono al congedo post-partum.
Rinuncia
L’opzione della lavoratrice di utilizzare l’intero congedo dopo il parto è una facoltà alternativa al metodo tradizionale che prevedere due mesi di astensione prime del parto e tre mesi dopo. Pertanto, è possibile rinunciare all’opzione prima dell’inizio del congedo di maternità ante-partum, ossia prima dell’inizio dell’ottavo mese di gravidanza.
In questo caso, eventuali periodi lavorati ante-partum prima della rinuncia sono computati come periodo di maternità ma non vengono indennizzati perché effettivamente lavorati. I giorni lavorati nel periodo prima del parto vengono aggiunti al congedo post-partum, dato che si tratta di un evento sopravvenuto e non dipendente dalla volontà della gestante.
Presentazione della domanda
La domanda deve essere presentata dalla lavoratrice esclusivamente per via telematica, scegliendo la specifica opzione.
La documentazione sanitari deve essere presentata in originale:
– Allo sportello territorialmente competente,
– A mezzo raccomandata in un plico chiuso riportante la dicitura “contiene dati sensibili”.
Leggi la Circolare Inps n. 148/2019