Omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori: precisazioni dall’Inl

La Lettera circolare n. 3/2017 emanata dall’Ispettorato nazionale del Lavoro fornisce chiarimenti in merito ai provvedimenti sanzionatori da applicare nel caso in cui si riscontri l’omissione relativa alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

Poiché l’obbligo di monitorare i lavoratori è desumibile dal combinato disposto di diversi articoli del D.Lgs. 81/2008, sono configurabili le seguenti tre fattispecie di reato:

  • nei casi in cui si debba valutare lo stato di salute del lavoratore, al fine dell’affidamento dei compiti specifici, che non dipendono dai rischi presenti nell’ambiente di lavoro, ma dalla capacità del lavoratore stesso di svolgerli (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.);
  • in tutti i casi in cui la normativa vigente preveda l’obbligo della sorveglianza sanitaria;
  • nei casi in cui, nei confronti del lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria (pur essendo stato sottoposto a visita, esami clinici e biologici e indagini diagnostiche), non sia stato ancora espresso il giudizio di idoneità ed in sede ispettiva si riscontri che lo stesso sia adibito a quella specifica mansione; in questo caso risulta evidente il difetto di vigilanza del datore di lavoro o del dirigente.

In conclusione, il documento ricorda che “l’accertamento delle violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro deve avvenire “nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza”, in forza dell’art. 13 del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora l’omessa sorveglianza sanitaria sia riscontrata in settori diversi dall’edilizia, gli ispettori del lavoro devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.”.