Il nuovo Codice degli appalti pubblici riformula la previsione riguardante l’applicazione dei contratti collettivi di lavoro nell’esecuzione dell’appalto. Il testo del D.lgs. 36/2023 è in vigore dallo scorso 1° aprile, ma ha efficacia a partire dal 1° luglio 2023.
La precedente formulazione del Codice aveva dato l’avvio a numerosi contenziosi dovuti alla discordanza delle interpretazioni in merito all’esatta individuazione del contratto o all’individuazione dell’attività oggetto dell’appalto.
La nuova formulazione del codice (articolo 11) prevede che vengano indicati i contratti collettivi applicabili al personale dipendente impiegato nell’appalti, già nei bandi e negli inviti delle stazioni appaltanti.
L’operatore economico, già dalla prima offerta, potrà indicare il differente contratto collettivo applicato. Questo deve, però, garantire ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante. Quest’ultima, prima di procedere all’eventuale affidamento, è tenuta ad acquisire la dichiarazione con cui l’operatore economico si impegna ad applicare il contratto collettivo indicato per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto per tutta la loro durata, o la dichiarazione di equivalenza.
La stazione appaltante assicura il rispetto della predetta norma di tutela normativa ed economica, anche nei confronti dei dipendenti da eventuali imprese subappaltatrici. In caso di inosservanza, il Responsabile unico del progetto (Rup), conformemente a quanto previsto in caso di mancato pagamento delle retribuzioni, può invitare il soggetto inadempiente (appaltatore e/o subappaltatore) a sanare l’irregolarità entro 15 giorni, fino a giungere all’eventuale pagamento diretto.