Il Decreto “Sostegni” (D.L. 41/2021) prevede una nuova tranche di settimane di cassa integrazione utilizzabili in ragione dell’emergenza sanitaria in atto.
Nello specifico – per i lavoratori in forza alla data di pubblicazione del decreto (23 marzo 2021) sono previste:
- 13 settimane per il trattamento ordinario di integrazione salariale (Cigo), da utilizzare nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 30/06/2021;
- 28 settimane per i trattamenti di assegno ordinario (Aso) e cassa integrazione salariale in deroga (Cigd), da utilizzare nel periodo compreso tra il 01/04/2021 e il 31/12/2021.
Relativamente alla seconda casistica, l’Inps – con messaggio n. 1297/2021 – ha specificato che “i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente”.
In tutti i casi non è dovuto alcun contributo addizionale.
Il termine di presentazione delle domande è la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.
Le modalità di pagamento delle prestazioni sono:
- Anticipo da parte dell’azienda e successivo recupero tramite conguaglio;
- Pagamento diretto da parte dell’Inps, con possibilità di anticipo del 40%. La scelta di questa modalità non prevede l’obbligo di fornire la documentazione attestante una situazione di difficoltà economica da parte dell’impresa.
Nel caso di opzione per il di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.
Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri a essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
Il nuovo decreto estende le modalità di pagamento con il sistema del conguaglio a tutti i trattamenti connessi all’emergenza da COVID-19, compresi quelli relativi alla cassa integrazione in deroga.