Nuovi obblighi formativi in materia di sicurezza per il datore di lavoro

L’accordo sottoscritto in data 17 aprile dalla Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano introduce  l’obbligo di formazione per i datori di lavoro in materia di salute e sicurezza per una durata di almeno sedici ore.

Nello specifico, i datori di lavoro – attraverso la frequenza del corso, la cui durata minima è prevista in 16 ore – dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dall’articolo 18 del Testo unico, acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.

In particolare la formazione deve:

  • far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
  • far conoscere gli obblighi e le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
  • illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
  • far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
  • illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.

La validità del corso vien estesa anche agli obblighi per il «possesso di adeguata formazione» prevista dall’articolo 97 del Testo unico, da parte del datore di lavoro dell’impresa affidataria, con specifico riferimento anche all’impresa affidataria dei cantieri temporanei e mobili nonché alla redazione dei piani di sicurezza, nei confronti della quale è previsto un modulo aggiuntivo “cantieri” per la durata minima di 6 ore.

L’accordo prevede anche novità formative nei confronti del preposto: in caso di non conforme comportamento da parte dei lavoratori ai fini della sicurezza, i preposti possono giungere a disporre, previa tempestiva segnalazione al datore, l’interruzione dell’attività del lavoratore o anche l’interruzione temporanea dell’attività, in caso accertata deficienza dei mezzi e delle attrezzature di lavoro.

Il corso specifico per i preposti avrà una durata minima di 12 ore, sviluppato su 3 moduli ed è subordinato all’avvenuta frequenza del corso della formazione generale e specifica per i lavoratori.

L’accordo entrerà in vigore il giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Da tale data, i datori di lavoro avranno 24 mesi di tempo per concludere il corso di formazione. Saranno ritenuti validi gli eventuali corsi già erogati i cui contenuti sono in linea con quanto previsto dal nuovo accordo.