L’Anpal istituisce il nuovo incentivo IO Lavoro destinato ai lavoratori privati che assumono giovani disoccupati.
Vediamo nel dettaglio le caratteristiche dell’incentivo.
Destinatari dell’incentivo
L’incentivo è rivolto ai datori di lavoro privati e riguarda le assunzioni intervenute dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020.
I lavoratori assunti devono essere in stato di disoccupazione e avere:
- Un’età compresa tra 16 e 24 anni;
- Un’età pari o superiore a 25 anni. In questo specifico caso è necessario, in aggiunta al requisito della disoccupazione, che il soggetto non abbia avuto un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.
Con “stato di disoccupazione” si intendono i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all’articolo 13, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Con “lavoro non retribuito da almeno 6 mesi” si intendono i soggetti che non hanno prestato attività di lavoro subordinato della durata di almeno 6 mesi nonché coloro che negli ultimi 6 mesi hanno svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato da cui derivi un reddito che corrisponde all’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti.
Inoltre, non devono aver avuto – negli ultimi 6 mesi – un rapporto di lavoro con il medesimo datore di lavoro.
Contratti riconosciuti
L’incentivo è riconosciuto per i contratti:
- A tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione;
- Di apprendistato professionalizzante;
- Socio lavoratore di cooperativa assunto con contratto di lavoro subordinato.
Sono ammessi anche contratti part-time nonché trasformazioni a tempo indeterminato di contratti a termine. In questo ultimo caso non viene richiesto il requisito dello stato di disoccupazione.
Sono, invece, esclusi i contratti di lavoro domestico, occasionale e intermittente.
Importo
L’importo dell’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro (esclusi i premi e i contributi dovuti all’Inail) per un periodo pari a 12 mesi decorrenti dalla data di assunzione. Il limite massimo dell’incentivo utilizzabile è di 8.060 euro su base annuale, per ciascun lavoratore e viene riparametrato e applicato su base mensile.
Per i contratti part-time l’importo dell’incentivo deve essere riproporzionato sulla base dell’orario di lavoro contrattualmente fissato.
L’incentivo deve essere utilizzato entro il 28 febbraio 2022, a pena di decadenza.
Ambito territoriale
L’incentivo spetta quando la sede di lavoro si trova in una delle seguenti regioni, a prescindere dalla residenza del lavoratore:
Regioni meno sviluppate: Basilicata, Calabria, Campania, Sicilia, e Puglia;
Regioni più sviluppate: Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Provincie autonome di Trento e Bolzano, Toscana, Umbria, Marche e Lazio.
Regioni in transizione: Abruzzo, Molise e Sardegna.
De-Minimis e incremento occupazionale netto
L’incentivo può essere fruito se si rispetta, alternativamente, una delle seguenti regole:
- Previsioni del regolamento UE sugli aiuti De-Minimis. L’Inps verifica il rispetto delle condizioni di spettanza e, se vengono superate, procede alla revoca del beneficio;
- Se l’assunzione comporta un incremento occupazionale netto. Per incremento occupazionale netto si intende l’incremento del numero dei dipendenti di un datore di lavoro rispetto alla media dei 12 mesi precedenti l’assunzione e mantenuto per tutto il periodo di durata dell’agevolazione. L’incremento non è richiesto se i posti di lavoro si liberano per dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti di età, riduzione volontaria dell’orario di lavoro o licenziamento per giusta causa.
Cumulabilità
L’incentivo è cumulabile con:
- Il Reddito di Cittadinanza;
- Altri incentivi economici attuati dalla Regioni sviluppate a favore dei datori di lavoro che abbiano sede nel territorio.
Procedura di ammissione
Per poter utilizzare il beneficio è necessario che il datore di lavoro, anche tramite intermediario abilitato, proceda all’invio dell’apposito modulo telematico che deve riportare i dati relativi all’assunzione (da effettuare o già effettuata).
L’Inps procede con i seguenti passaggi:
- Determinazione dell’importo dell’incentivo spettante;
- Verifica dei requisiti di ammissione;
- Accertamento disponibilità economiche;
- Comunicazione in caso di ammissione al beneficio.
Se il datore di lavoro non ha ancora effettuato l’assunzione deve procedere entro 10 giorni dall’ammissione e confermare l’agevolazione. L’erogazione del beneficio avviene tramite conguaglio sulle denunce contributive.
Si resta comunque in attesa delle specifiche istruzioni operative da parte dell’Istituto di previdenza.