Il Tribunale di Milano, con l’ordinanza del 2 aprile 2026, ha affrontato il tema della validità del patto di non concorrenza in relazione ai requisiti di determinatezza richiesti dall’art. 2125 c.c. La pronuncia, resa in sede di reclamo cautelare, ha sancito la nullità integrale di un accordo che estendeva il divieto non solo al luogo di esecuzione dell’attività, ma anche a quello di produzione dei relativi effetti.
Il caso e la decisione del Tribunale
La controversia ha riguardato un private banker il cui contratto prevedeva un vincolo operativo riferito ai luoghi in cui la prestazione «può essere utilizzata» o «produce i propri effetti». Secondo il Collegio, tale formulazione risulta eccessivamente generica, rendendo imprevedibile per il lavoratore, al momento della firma, l’effettiva estensione del sacrificio professionale richiesto.
La ratio della norma è la protezione del prestatore: il lavoratore deve avere sicura contezza dell’ambito territoriale entro cui dovrà limitare le proprie scelte professionali future. La mancanza di un collegamento oggettivo e predefinito determina, di conseguenza, l’effetto demolitorio dell’intero patto.
Le criticità del perimetro geografico
Il Tribunale ha rilevato che la validità di clausole basate sugli “effetti” dell’attività è materia oggetto di un orientamento giurisprudenziale non ancora univoco. Tuttavia, nel caso di specie, la nullità è stata confermata anche a causa di ulteriori debolezze strutturali delle clausole, che includevano nel divieto:
- La regione della sede di lavoro al momento della cessazione;
- La regione della precedente assegnazione (in caso di trasferimento avvenuto da meno di due anni).
La distinzione tra luogo di esecuzione e luogo degli effetti
In un contesto economico caratterizzato da prestazioni intellettuali delocalizzabili, la dissociazione tra dove l’attività viene materialmente svolta e dove se ne producono le conseguenze concorrenziali assume un rilievo crescente.
Un’interpretazione che escluda a priori il riferimento al “luogo di produzione degli effetti” potrebbe paradossalmente consentire all’ex dipendente di eludere il vincolo semplicemente operando da una postazione fisica esterna all’area pattuita, pur impattando sul medesimo mercato e sulla medesima clientela dell’ex datore di lavoro. L’interesse datoriale, infatti, mira a preservare il mercato da iniziative concorrenziali capaci di raggiungerlo anche a distanza.
Principi di conservazione e best practice
Sebbene sia necessario evitare clausole eccessivamente vaghe, il principio di conservazione del contratto suggerisce che la nullità dovrebbe essere dichiarata solo quando sia obiettivamente impossibile desumere l’ampiezza del vincolo.
Per mitigare il rischio di contestazioni sulla determinatezza del patto, emergono alcune soluzioni operative:
| Soluzione | Descrizione |
| Limitazione Geografica Precisa | Identificare aree certe (Stati, Regioni, Province) ed evitare riferimenti a luoghi non conoscibili alla stipula. |
| Parametro Soggettivo | Affiancare al limite geografico il divieto di rivolgersi a una lista di clienti nominativamente individuati. |
| Definizione Contrattuale | Specificare cosa si intenda per “effetti” della condotta, ancorandoli a parametri verificabili e coerenti con il settore merceologico. |
