Novità per ritenute e compensazioni in appalti e subappalti

Novità in tema di appalti, subappalti e affidamenti: dal 1° gennaio 2020 sarà obbligo del committente versare le ritenute operate dall’impresa appaltatrice, affidataria o subappaltatrice  sui redditi di lavoro dipendente e assimilato maturati nel corso del contratto stesso.

L’importo complessivo delle ritenute dovrà essere versato dall’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice al committente almeno entro 5 giorni lavorativi prima della scadenza fissata per il pagamento delle ritenute, su uno specifico conto corrente comunicato dal committente. Si sottolinea che il committente dovrà eseguire il versamento senza possibilità di utilizzare in compensazione somme creditorie proprie.

Sempre entro i 5 giorni lavorativi prima della scadenza utile per il versamento, l’appaltatrice, affidataria o subappaltatrice comunica al committente:

  1. un elenco nominativo di tutti i lavoratori, identificati mediante codice fiscale, impiegati nel mese precedente direttamente nell’esecuzione di opere e servizi affidati dal committente, con il dettaglio delle ore di lavoro prestate da ciascun percipiente in esecuzione dell’opera o del servizio affidato, l’ammontare della retribuzione corrisposta al dipendente collegata a tale prestazione ed il dettaglio delle ritenute fiscali eseguite nel mese precedente nei confronti di detto lavoratore, con separata indicazione di quelle relative alla prestazione affidata dal committente;
  2. tutti i dati utili alla compilazione delle deleghe di pagamento necessarie per l’effettuazione dei versamenti;
  3. i dati identificativi del bonifico effettuato.
Se alla data di scadenza per il versamento delle somme al committente (almeno 5 giorni lavorativi prima della scadenza del pagamento) è maturato in capo all’impresa appaltatrice o affidataria il diritto a ricevere corrispettivi, la stessa può allegare alla comunicazione al committente – di cui sopra – la richiesta di compensazione totale o parziale delle somme necessarie all’esecuzione del versamento delle ritenute effettuate dalla stessa e dalle imprese subappaltatrici con il credito residuo derivante da corrispettivi spettanti e non ancora ricevuti.
Le imprese appaltatrici e subappaltatrici restano responsabili:
  • per la corretta determinazione delle ritenute e per la corretta esecuzione delle stesse,
  • per il versamento, senza possibilità di compensazione, se non hanno provveduto all’esecuzione del versamento al committente o non hanno trasmesso la richiesta di compensazione e non abbiano trasmesso allo stesso i dati, nei relativi termini previsti dalla legge.
I committenti sono responsabili:
  • per il tempestivo versamento delle ritenute effettuate dalle imprese appaltatrici e subappaltatrici entro il limite della somma dell’ammontare dei bonifici ricevuti entro il termine previsto e dei corrispettivi maturati a favore delle imprese appaltatrici o affidatarie e non corrisposti alla stessa data,
  • integralmente nel caso in cui non abbiano tempestivamente comunicato all’impresa appaltatrice o affidataria gli estremi del conto corrente bancario o postale su cui effettuare i versamenti o abbiano eseguito pagamenti alle imprese affidatarie, appaltatrici o subappaltatrici, inadempienti.
Nel caso in cui le imprese appaltatrici o affidatarie e le imprese subappaltatrici non trasmettano entro il termine fissato e con le corrette modalità i dati richiesti ovvero non effettuino i bonifici entro il termine o non inviino la richiesta di compensazione , ovvero inviino una richiesta di compensazione con crediti inesistenti o non esigibili, il committente deve:
  • sospendere il pagamento dei corrispettivi maturati dall’impresa appaltatrice o affidataria vincolando le somme ad essa dovute al pagamento delle ritenute eseguite dalle imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera o del servizio,
  • dare comunicazione entro novanta giorni all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
In tali casi è preclusa all’impresa appaltatrice o affidataria ogni azione esecutiva finalizzata al soddisfacimento del credito il cui pagamento è stato sospeso, fino a quando non sia stato eseguito il versamento delle ritenute.
Il committente che ha effettuato il pagamento per conto delle imprese appaltatrici o affidatarie e subappaltatrici comunica entro cinque giorni mediante posta elettronica certificata a queste ultime l’effettuazione del pagamento.
Le imprese che hanno provveduto al versamento delle ritenute al committente o a richiesta di compensazione con i corrispettivi maturati nei confronti dello stesso e non hanno ricevuto evidenza dell’effettuazione del versamento delle ritenute da parte di quest’ultimo, comunicano tale situazione all’Ufficio dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente.
Le imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici possono eseguire direttamente il versamento delle ritenute comunicando al committente tale opzione entro 5  giorni lavorativi prima della scadenza del versamento e allegando una certificazione dei requisiti se, nell’ultimo giorno del mese precedente a quello della scadenza prevista per il versamento:
  1. risultino in attività da almeno cinque anni ovvero abbiano eseguito nel corso dei due anni precedenti complessivi versamenti registrati nel conto fiscale per un importo superiore a 2 milioni di euro;
  2. non abbiano iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione relativi a tributi e contributi previdenziali per importi superiori ad euro 50.000,00, per i quali siano ancora dovuti pagamenti o per i quali non siano stati accordati provvedimenti di sospensione.

Da ultimo, per le imprese appaltatrici, affidatarie o subappaltatrici è preclusa la facoltà di avvalersi dell’istituto della compensazione quale modalità estintiva delle obbligazioni relative contributi previdenziali e assistenziali e premi assicurativi obbligatori, maturati nel corso del contratto e relativi al personale direttamente impiegato nello stesso.

Si resta in attesa di ulteriori chiarimenti e delle istruzioni operative riguardanti la procedura.