Sul dipendente trasferito in una sede lavorativa distante, che rassegni le dimissioni per giusta causa che danno diritto a Naspi, non ricade l’obbligo di provare che il trasferimento fosse privo di ragioni giustificatrici.
La sentenza del Tribunale di Torino n. 429/2023, di fatto, delegittima il messaggio Inps 369/2018 relativo al riconoscimento della Naspi per i lavoratori dimessi dopo un provvedimento di trasferimento in una sede distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore.
Nel caso di specie, una lavoratrice aveva ricevuto un provvedimento di trasferimento in un sito produttivo a più di 50 km di distanza dalla precedente sede di lavoro.
La lavoratrice ha rassegnato le dimissioni per giusta causa nel maggio 2022, indicando quale causale il «rifiuto di trasferimento in altra sede ad oltre 80 km dalla residenza». Pochi giorni dopo, azienda e lavoratrice hanno sottoscritto un verbale di conciliazione, pur mantenendo come causale di cessazione le dimissioni, per evitare qualsiasi ulteriore contenzioso.
La sede competente Inps ha rigettato la domanda di NASpI presentata dalla lavoratrice rilevando che, in caso di trasferimento a più di 50 km dalla residenza del lavoratore, la cessazione deve avvenire per risoluzione consensuale per poter accedere alla Naspi. Nel caso di dimissioni per giusta causa, la sede ha ribadito che resta necessario che il lavoratore provi anche che il trasferimento non sia sorretto da ragioni tecniche, organizzative e produttive, indipendentemente dalla distanza tra la residenza del lavoratore e la nuova sede di lavoro.
A seguito di contenzioso, la prassi dell’Istituto è stata ritenuta illegittima dal Tribunale di Torino secondo cui l’Inps, in assenza di un riferimento normativo, ha introdotto una forte distinzione dei requisiti di accesso tra casi analoghi.
Nello specifico, l’Inps, con il messaggio 369/2018, ha distinto, in caso di trasferimento in una sede distante più di 50 km dalla residenza (o con un tempo di percorrenza coi mezzi pubblici di più di 80 minuti), la modalità di cessazione:
- in caso di risoluzione consensuale, la Naspi è riconosciuta senza criticità;
- se la cessazione interviene con dimissioni per giusta causa, Inps richiede che il trasferimento sia avvenuto in assenza delle necessarie ragioni tecniche, organizzative o produttive.
Questo si traduce nell’obbligo, per il dipendente, di corredare la domanda di Naspi con una documentazione che faccia emergere la volontà di difendersi in giudizio dal datore di lavoro (allegando diffide, denunce, citazioni, ricorsi) e impegnandosi a comunicare l’esito della controversia.